14/10/2026
📄 PRONTO SOCCORSO, OSPEDALE E VISITE SPECIALISTICHE: LA RICETTA NON VA SCARICATA SUL CURANTE
«Porti il referto al medico di famiglia o al pediatra e si faccia fare la ricetta.»
Il paziente non dovrebbe essere costretto a un altro passaggio per ottenere una prescrizione che compete al medico che lo ha visitato. Il problema riguarda anche le dimissioni dal pronto soccorso, dove è essenziale chiarire, prima di andare via, come ottenere e assumere la terapia indicata.
⚠️ Una dimissione deve consentire di proseguire concretamente le cure.
Quando il trattamento deve iniziare tempestivamente, lasciare la struttura senza i farmaci previsti dalla distribuzione diretta e senza la ricetta necessaria per procurarli può ritardare la terapia e mettere a rischio il paziente. Devono essere chiare anche dose, frequenza e durata.
📚 IN SICILIA ESISTONO OBBLIGHI PRECISI
Il D.A. n. 2234 del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GURS n. 54 del 24 dicembre 2015, dispone:
- Art. 1: se non viene erogato il primo ciclo dopo ricovero o visita specialistica, gli specialisti individuati dalla normativa devono rilasciare la ricetta SSN o dematerializzata per i medicinali di nuova prescrizione rimborsabili.
- Art. 2: il curante o il pediatra che riceve una richiesta impropriamente demandata segnala l’inadempienza all’ASP e prescrive soltanto se condivide la terapia e ricorrono le condizioni di rimborsabilità.
- Art. 3: l’ASP attiva il percorso per i provvedimenti conseguenti all’inadempienza.
Il decreto richiama il D.A. n. 150/2008, sul primo ciclo terapeutico alla dimissione, e il D.A. 12 agosto 2010, sulla gestione delle prescrizioni. Testo pubblicato in GURS
La nota dell’Assessorato pubblicata dall’Ordine dei Medici di Palermo nel febbraio 2024 ribadisce che la prescrizione spettante agli specialisti ospedalieri e ambulatoriali convenzionati abilitati non può essere demandata al medico di medicina generale. Nota regionale
Per il pronto soccorso vanno considerate anche le specifiche disposizioni applicative: il D.A. 2234/2015 menziona espressamente ricovero e visita specialistica.
👨⚕️ IL CURANTE NON È UN SEGRETARIO
Pretendere dal medico di famiglia o dal pediatra una trascrizione automatica significa trattarlo come un segretario e non rispettarne il ruolo professionale. Ogni ricetta comporta una valutazione e una responsabilità: il curante non è obbligato a recepire qualsiasi indicazione scritta da altri.
Il paziente che segue le istruzioni ricevute dalla struttura, però, spesso non conosce queste regole e non va colpevolizzato per il rimbalzo che subisce.
👉 Chiedete ed esigete dalla struttura il rilascio della prescrizione SSN quando dovuta, da parte del medico competente che ha deciso la terapia o l’accertamento. Se non viene rilasciata, chiedete una spiegazione e segnalate il disservizio a URP, Direzione sanitaria e ASP, allegando il referto.
⚖️ INADEMPIENZA NON SIGNIFICA AUTOMATICAMENTE REATO
La mancata prescrizione dovuta può comportare responsabilità di servizio e disciplinari. Nei casi che presentano tutti i presupposti può assumere rilievo anche l’art. 328 del Codice penale, sul rifiuto o sull’omissione di atti d’ufficio: la valutazione compete all’autorità giudiziaria, sul caso concreto.
💛 Il paziente ha diritto a un percorso senza rimbalzi evitabili. Il curante ha diritto al rispetto del proprio ruolo clinico.
📌 Salva e condividi questo post: la continuità delle cure comprende anche prescrizioni complete e utilizzabili.