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BOMBOLE DI GPL NELLE ABITAZIONI E IN CONDOMINIO: COSA PREVEDE REALMENTE LA NORMA UNI 7131:2023Quante bombole di GPL si p...
09/08/2026

BOMBOLE DI GPL NELLE ABITAZIONI E IN CONDOMINIO: COSA PREVEDE REALMENTE LA NORMA UNI 7131:2023

Quante bombole di GPL si possono tenere in casa?

La domanda, posta in questi termini, rischia di condurre a una risposta incompleta. La sicurezza, infatti, non dipende soltanto dal numero delle bombole, ma anche dalla loro capacità, dalla cubatura del locale, dal luogo in cui vengono installate, dall’aerazione e dalle modalità di collegamento all’apparecchio utilizzatore.

Il principale riferimento tecnico è costituito dalla norma UNI 7131:2023, attualmente in vigore, che disciplina la progettazione, l’installazione, la modifica e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da una rete di distribuzione.

La norma si applica sia agli impianti alimentati da una singola bombola, sia a quelli con più bombole collegate, comprendendo anche le operazioni di installazione e sostituzione delle bombole presso l’utenza.

PERCHÉ UNA NORMA UNI È COSÌ IMPORTANTE?

La UNI 7131:2023 è una norma tecnica e non una semplice raccolta di consigli.

Il D.M. 37/2008, applicabile anche agli impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas, stabilisce che gli impianti devono essere realizzati secondo la regola dell’arte. Lo stesso decreto riconosce agli impianti eseguiti nel rispetto delle norme UNI una presunzione di conformità alla regola dell’arte.

La norma tecnica, pertanto, rappresenta il parametro concreto attraverso il quale verificare se un impianto domestico alimentato a GPL sia stato realizzato e mantenuto secondo adeguate condizioni di sicurezza.

NON ESISTE UN UNICO LIMITE VALIDO PER QUALSIASI LOCALE

La UNI 7131:2023 commisura la quantità di GPL installabile alla cubatura del locale:

– nei locali con cubatura fino a 10 metri cubi non è consentita l’installazione di bombole;

– nei locali con cubatura superiore a 10 e fino a 20 metri cubi può essere installata una sola bombola di capacità non superiore a 15 kg;

– nei locali con cubatura superiore a 20 e fino a 50 metri cubi possono essere installate non più di due bombole, per una capacità complessiva non superiore a 20 kg;

– nei locali con cubatura superiore a 50 metri cubi possono essere installate non più di due bombole, per una capacità complessiva non superiore a 30 kg.

A questi limiti riferiti al singolo locale si aggiunge un ulteriore limite generale: all’interno dell’intera abitazione la capacità complessiva delle bombole installate non può superare i 40 kg.

Questo significa che il limite complessivo di 40 kg non autorizza a collocare liberamente tale quantità di GPL in una sola stanza. Devono essere rispettati contemporaneamente sia il limite generale dell’abitazione sia quello previsto per la cubatura di ciascun locale.

INSTALLAZIONE NON SIGNIFICA DEPOSITO

Un altro aspetto spesso trascurato riguarda la differenza tra una bombola installata e una bombola semplicemente conservata come scorta.

La norma disciplina l’impiego delle bombole collegate agli apparecchi utilizzatori, ma non consente di trasformare l’abitazione, il balcone, il ripostiglio o una parte comune del condominio in un deposito di recipienti pieni, parzialmente pieni o apparentemente vuoti.

Le bombole non collegate agli apparecchi, comprese quelle considerate vuote, non devono essere conservate presso l’utenza. Una bombola vuota può infatti contenere residui di GPL e vapori ancora infiammabili e deve essere riconsegnata al rivenditore autorizzato.

DOVE NON POSSONO ESSERE INSTALLATE?

La UNI 7131 esclude l’installazione delle bombole:

– nei locali posti a un livello inferiore rispetto al piano di campagna;

– nelle camere da letto;

– nei bagni, nelle docce e nei servizi igienici;

– nelle autorimesse, nei garage, nei box e negli altri locali classificati a rischio d’incendio;

– in prossimità di materiali combustibili, fonti di calore, prese e interruttori elettrici;

– vicino a prese d’aria, condotti, caditoie o aperture comunicanti con locali situati a un livello inferiore.

La ragione è legata alle caratteristiche fisiche del GPL: essendo più pesante dell’aria, in caso di perdita tende a scendere e ad accumularsi nelle zone più basse, dove può formare una miscela esplosiva.

Non è quindi sufficiente affermare che il locale sia “grande” o che la bombola sia “quasi vuota”. Occorre verificare concretamente posizione, ventilazione, distanza dalle possibili fonti di innesco e conformità dei collegamenti.

La bombola deve inoltre essere mantenuta in posizione verticale, con la valvola rivolta verso l’alto, stabile e protetta dagli urti, dall’irraggiamento solare diretto e dalle fonti di calore.

IMPIANTO E RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE

Il D.M. 37/2008 impone che la realizzazione e la modifica dell’impianto del gas siano affidate a imprese abilitate. Al termine dei lavori, l’impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 7 del decreto.

Il proprietario o l’utilizzatore dell’abitazione, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso decreto, deve adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto e osservare le istruzioni di uso e manutenzione.

Particolare attenzione deve essere prestata al regolatore di pressione, al tubo flessibile, alla relativa data di sostituzione, alle fascette e ai raccordi. Una bombola perfettamente integra può diventare pericolosa se collegata mediante componenti deteriorati, non compatibili o installati artigianalmente.

IL LIMITE DEI 75 KG E LA PREVENZIONE INCENDI

Il D.P.R. 151/2011 sottopone ai procedimenti di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco i depositi di gas infiammabili liquefatti in recipienti mobili quando viene raggiunta una massa complessiva di almeno 75 kg.

Questo limite, però, non deve essere confuso con quello domestico.

La soglia dei 75 kg serve a individuare le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Non autorizza a detenere 75 kg di GPL all’interno di un appartamento, dove continua a operare il limite massimo di 40 kg stabilito dalla UNI 7131:2023, insieme alle ulteriori limitazioni relative ai singoli locali.

IN CONDOMINIO, QUAL È IL RUOLO DELL’AMMINISTRATORE?

Quando la bombola è installata all’interno di un’abitazione privata, la responsabilità del suo corretto utilizzo ricade principalmente sul proprietario e sull’occupante.

L’amministratore non possiede un potere generale di ispezione delle abitazioni e non può entrare nell’appartamento sulla base di un semplice sospetto.

La situazione cambia quando:

– le bombole vengono depositate nelle scale, nei sottoscala, nei locali tecnici, nei corridoi, nelle autorimesse o in altre parti comuni;

– la collocazione ostacola le vie di passaggio o di evacuazione;

– viene segnalata una perdita di gas;

– dalla proprietà privata deriva un pericolo concreto per le parti comuni, per l’edificio o per gli altri residenti;

– il regolamento condominiale di natura contrattuale contiene specifiche limitazioni alla detenzione di materiali infiammabili.

In questi casi l’amministratore deve intervenire nell’ambito delle proprie attribuzioni: richiamare formalmente l’interessato, chiedere la rimozione della situazione di rischio, tutelare le parti comuni e, quando il pericolo è attuale o immediato, interessare senza ritardo i Vigili del Fuoco e le autorità competenti.

Una deliberazione assembleare, invece, non può vietare indiscriminatamente un utilizzo legittimo all’interno della proprietà privata se manca una chiara previsione di natura contrattuale. L’assemblea può però disciplinare l’uso delle parti comuni e impedire comportamenti che compromettano la sicurezza dell’edificio.

NON È UNA QUESTIONE DI ALLARMISMO, MA DI RESPONSABILITÀ

La presenza di una bombola di GPL non costituisce automaticamente un’irregolarità. Diventa pericolosa quando viene collocata in un ambiente non consentito, conservata come scorta, collegata in maniera approssimativa oppure lasciata senza controlli.

La domanda corretta, quindi, non è soltanto: “Quante bombole posso tenere in casa?”, ma:

Dove sono installate?
Qual è la cubatura del locale?
Qual è la quantità complessiva di GPL?
La bombola è collegata correttamente?
Il locale è adeguatamente aerato?
L’impianto rispetta la UNI 7131:2023?

La sicurezza condominiale comincia dalla conoscenza delle regole e dal rispetto responsabile degli spazi privati e comuni.

RUMORI DELLA MOVIDA: IL CONDOMINIO PUÒ SEGNALARE, MA AD AGIRE CONTRO IL COMUNE È IL SINGOLO RESIDENTEQuando le strade si...
19/07/2026

RUMORI DELLA MOVIDA: IL CONDOMINIO PUÒ SEGNALARE, MA AD AGIRE CONTRO IL COMUNE È IL SINGOLO RESIDENTE

Quando le strade si riempiono di persone, i locali prolungano le proprie attività fino a notte inoltrata e musica, schiamazzi e assembramenti rendono difficile dormire, il problema non può essere liquidato come una semplice conseguenza della vita cittadina.

La movida rappresenta certamente una risorsa economica e sociale. Tuttavia, la libertà d’impresa e il diritto al divertimento non possono trasformarsi nella compressione sistematica del diritto al riposo, alla salute e alla serenità domestica di chi abita nelle zone maggiormente interessate.

Su questo tema, però, è necessario chiarire un punto che nella pratica condominiale viene spesso frainteso: l’amministratore di condominio non è automaticamente legittimato ad agire contro il Comune per i danni personali subiti dai residenti.

IL RUMORE NON DANNEGGIA IL “CONDOMINIO” IN ASTRATTO

Il condominio è un ente di gestione delle parti comuni dell’edificio.

L’amministratore ne cura la conservazione, esegue le deliberazioni assembleari, disciplina l’uso dei beni comuni e rappresenta i condòmini nelle controversie rientranti nelle attribuzioni stabilite dagli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile.

Il rumore della movida, invece, colpisce innanzitutto la persona.

A perdere il sonno non è il condominio.

A subire stress, stanchezza, alterazione delle abitudini familiari e compromissione della qualità della vita non è l’androne, il lastrico solare o la facciata dell’edificio. È il singolo cittadino che vive all’interno dell’abitazione.

Il diritto al riposo, alla salute e alla normale vita familiare appartiene quindi a ciascun residente e non può essere automaticamente esercitato dall’amministratore in nome della collettività condominiale.

CHI È LEGITTIMATO AD AGIRE?

Il soggetto legittimato è, di regola, la persona che subisce direttamente le conseguenze delle immissioni rumorose.

Potrà essere il proprietario che abita nell’appartamento, il conduttore o, comunque, il residente che sia in grado di dimostrare la concreta compromissione della propria vita domestica.

Anche quando più persone dello stesso edificio lamentano il medesimo fenomeno, il danno conserva una dimensione individuale.

Ogni residente può avere subito conseguenze diverse: c’è chi non riesce a dormire, chi lavora durante la notte, chi ha bambini piccoli, chi assiste persone anziane e chi sostiene di aver riportato effetti sulla salute.

Per questo motivo, l’eventuale richiesta di risarcimento non può essere formulata genericamente dal condominio come se si trattasse di una spesa o di un danno riguardante una parte comune.

Devono essere i singoli interessati a descrivere e dimostrare il pregiudizio concretamente subito.

PERCHÉ NON PUÒ AGIRE L’AMMINISTRATORE?

Il mandato dell’amministratore non comprende la rappresentanza indiscriminata di tutti i diritti personali dei condòmini.

L’amministratore non può dichiarare di aver perso il sonno al posto di un residente, non può documentare per conto suo lo stress subito da una famiglia e non può chiedere il risarcimento di un danno alla salute appartenente a un’altra persona.

Una deliberazione assembleare, da sola, non può trasformare un diritto strettamente personale in un diritto condominiale.

Qualora i singoli intendessero conferire a una persona uno specifico mandato per rappresentarli, tale attività dovrebbe essere espressamente regolata. In quel caso, tuttavia, l’amministratore non agirebbe in forza delle ordinarie attribuzioni condominiali, ma quale mandatario dei singoli interessati.

La distinzione non è soltanto teorica.

Un’azione promossa senza la corretta legittimazione potrebbe essere contestata prima ancora che il giudice esamini l’effettiva intollerabilità dei rumori.

QUESTO SIGNIFICA CHE L’AMMINISTRATORE DEVE RESTARE INERTE?

Assolutamente no.

L’amministratore può svolgere una funzione molto importante di coordinamento e rappresentanza degli interessi comuni dell’edificio.

Può raccogliere le segnalazioni, interessare la Polizia Locale, trasmettere una comunicazione al Comune, chiedere controlli, convocare l’assemblea, sensibilizzare i proprietari e mettere a disposizione la documentazione comune.

Può inoltre intervenire direttamente qualora il fenomeno produca conseguenze sulle parti comuni, sulla sicurezza, sull’accessibilità del fabbricato, sulla pulizia degli spazi condominiali o sulla conservazione dei beni comuni.

Deve però essere mantenuta una linea di confine precisa:

l’amministratore può segnalare e coordinare; il singolo residente deve far valere il proprio danno personale.

QUANDO PUÒ RISPONDERE IL COMUNE?

Il Comune non è responsabile automaticamente di ogni rumore prodotto nelle strade cittadine.

La responsabilità può emergere quando il fenomeno è grave, continuativo e conosciuto dall’Amministrazione e, nonostante ripetute segnalazioni, non vengono adottate misure adeguate.

L’ente locale dispone infatti di numerosi strumenti: può regolamentare gli orari, disciplinare l’occupazione del suolo pubblico, effettuare controlli, imporre prescrizioni, verificare il rispetto della normativa acustica e adottare provvedimenti per tutelare la vivibilità urbana.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il cittadino può rivolgersi al giudice ordinario per ottenere la cessazione delle immissioni intollerabili e il risarcimento del danno quando venga contestata al Comune l’omessa adozione delle misure necessarie. La successiva giurisprudenza di merito ha continuato a esaminare e, in casi documentati, ad accogliere domande presentate dai residenti. (legal-blog.it)

Non basta, però, affermare genericamente che la zona è rumorosa.

Occorre dimostrare che il Comune conosceva la situazione, disponeva dei poteri per intervenire e non ha adottato misure sufficienti a contenere il fenomeno.

LE PROVE VENGONO PRIMA DELLA CAUSA

In queste controversie la documentazione è determinante.

Telefonate occasionali, proteste verbali e messaggi scambiati tra vicini difficilmente possono, da soli, dimostrare anni di disturbo.

È necessario costruire una cronologia precisa attraverso segnalazioni protocollate, richieste di intervento, esposti, verbali delle autorità, testimonianze, eventuali rilievi fonometrici e documentazione medica quando siano lamentate conseguenze sulla salute.

Anche registrazioni e filmati possono contribuire a rappresentare il fenomeno, ma devono essere inseriti in un quadro probatorio più ampio e coerente.

Quanto più la situazione viene documentata nel tempo, tanto più sarà possibile distinguere un disagio episodico da una lesione grave e continuativa del diritto al riposo.

NON È UNA GUERRA CONTRO I LOCALI

Chiedere il rispetto della quiete non significa essere contrari alla socialità o alle attività commerciali.

Il vero obiettivo deve essere la convivenza equilibrata tra le esigenze dei residenti e quelle degli operatori economici.

Una movida ben amministrata può rappresentare una ricchezza. Una movida priva di regole, controlli e responsabilità rischia invece di trasferire sulle famiglie il costo sociale ed economico del divertimento altrui.

La qualità di un’Amministrazione si misura anche nella capacità di evitare questa contrapposizione, organizzando il territorio prima che il conflitto diventi giudiziario.

IL PRINCIPIO DA RICORDARE

In materia condominiale è indispensabile non confondere la rappresentanza dell’edificio con la tutela dei diritti individuali.

L’amministratore rappresenta il condominio per gli interessi comuni.

Il singolo residente rappresenta sé stesso quando vengono lesi il suo riposo, la sua salute e la sua vita privata.

Pertanto, davanti ai rumori intollerabili della movida, il condominio può diventare un importante punto di raccolta e coordinamento delle segnalazioni, ma l’azione per il risarcimento del danno personale deve essere promossa da chi quel danno lo ha effettivamente subito.

Una tutela efficace comincia sempre dalla corretta individuazione del diritto leso e del soggetto legittimato a farlo valere.

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04/07/2026

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Ogni riunione inizia molto prima dell’apertura dei lavori. Inizia nei pensieri, nelle aspettative e nelle convinzioni ch...
02/07/2026

Ogni riunione inizia molto prima dell’apertura dei lavori. Inizia nei pensieri, nelle aspettative e nelle convinzioni che ciascuno porta con sé. Il ruolo di chi conduce un’assemblea non è vincere una discussione, ma creare il contesto affinché il conflitto si trasformi in dialogo e il dialogo in decisione.

Quando l’obiettivo rimane chiaro, anche le posizioni più distanti possono trovare un punto di incontro. Le parole orientano l’attenzione, l’attenzione genera consapevolezza e la consapevolezza rende possibili decisioni migliori.

Ogni assemblea complessa rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità: quella di costruire fiducia, guidare con equilibrio e dimostrare che la leadership non consiste nell’imporre soluzioni, bensì nel creare le condizioni affinché le soluzioni emergano insieme.

Prima che inizi la riunione, la decisione più importante è già stata presa: scegliere di affrontarla con lucidità, preparazione e rispetto. Da quel momento, tutto il resto diventa metodo.

01/07/2026
Colonna di scarico rotta in condominio: non sempre paga chi si immagina.Nel condominio, le infiltrazioni non sono mai so...
29/06/2026

Colonna di scarico rotta in condominio: non sempre paga chi si immagina.

Nel condominio, le infiltrazioni non sono mai soltanto un problema tecnico. Sono spesso il punto in cui si incontrano urgenza, responsabilità, danno economico e corretta gestione.

Quando si rompe una colonna di scarico, la prima domanda è sempre la stessa: chi deve pagare?

La risposta non può essere istintiva. Deve essere tecnica, giuridica e documentata.

Se la rottura interessa la colonna verticale comune, cioè quella tubazione che serve più unità immobiliari, la responsabilità ricade normalmente sul condominio. In questo caso l’impianto rientra tra le parti comuni e il condominio, quale custode del bene, deve provvedere alla riparazione e, se ne ricorrono i presupposti, anche al risarcimento dei danni subiti dai singoli appartamenti.

Diverso è il caso in cui il guasto riguardi una diramazione interna o un tratto destinato a servire esclusivamente una singola proprietà. In tale ipotesi, la responsabilità non può essere scaricata sulla collettività condominiale, ma resta in capo al proprietario dell’unità immobiliare servita da quel tratto di impianto.

Il punto centrale è quindi uno solo: prima di discutere su chi paga, bisogna capire da dove nasce il danno.

Una perdita non si interpreta “a sensazione”. Si accerta. Si verifica. Si documenta. Perché nel condominio la differenza tra parte comune e parte privata non è un dettaglio: è il confine tra una spesa collettiva e una responsabilità individuale.

Ecco perché l’intervento dell’amministratore non deve limitarsi a raccogliere lamentele o trasmettere messaggi. Deve attivare tempestivamente le verifiche, coordinare il tecnico, coinvolgere l’impresa, valutare la polizza assicurativa e ricostruire con precisione la dinamica del danno.

Una gestione corretta evita conflitti inutili. Una gestione superficiale, invece, li moltiplica.

La vera tutela del condominio non nasce quando si cerca un colpevole, ma quando si costruisce un percorso chiaro: segnalazione, sopralluogo, accertamento tecnico, individuazione della causa, riparazione e riparto corretto della responsabilità.

Nel condominio moderno non basta “riparare il tubo”. Occorre saper leggere il problema, governarlo e trasformare l’urgenza in una decisione ordinata.

Perché una colonna di scarico rotta può essere un semplice guasto.

Oppure può diventare il banco di prova della qualità di una gestione condominiale.

🏠 Alloggi popolari: alla morte dell’assegnatario il subentro non è un diritto automatico. La legge è molto più rigorosa ...
28/06/2026

🏠 Alloggi popolari: alla morte dell’assegnatario il subentro non è un diritto automatico. La legge è molto più rigorosa di quanto comunemente si creda.

Uno degli errori più frequenti riguarda la convinzione secondo cui, alla morte dell’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il coniuge, un figlio o un altro familiare convivente acquisiscano automaticamente il diritto a rimanere nell’immobile.

Si tratta di una convinzione profondamente radicata, ma giuridicamente non corretta.

L’assegnazione di un alloggio popolare, infatti, non costituisce un diritto trasmissibile per successione ereditaria, bensì un provvedimento amministrativo con finalità eminentemente sociale, subordinato al permanere di specifici requisiti soggettivi, economici e familiari stabiliti dalla normativa nazionale e, soprattutto, dalle singole discipline regionali.

Ne consegue che il decesso dell’assegnatario non determina automaticamente il trasferimento del titolo di assegnazione in favore dei familiari conviventi.

L’eventuale subentro è subordinato ad un’attenta verifica da parte dell’ente gestore, il quale è chiamato ad accertare non soltanto il rapporto di parentela, ma anche una pluralità di condizioni essenziali: la regolare composizione del nucleo familiare, la convivenza legittimamente riconosciuta, il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e l’assenza di cause ostative previste dalla normativa vigente.

È proprio su quest’ultimo aspetto che, nella pratica, sorgono le maggiori criticità.

Molti cittadini ritengono che la semplice convivenza con l’assegnatario, oppure il trasferimento della residenza anagrafica presso l’immobile, siano elementi sufficienti a consolidare un futuro diritto al subentro.

La giurisprudenza ha invece ribadito un principio di segno opposto: la mera coabitazione o l’iscrizione anagrafica non sono, di per sé, idonee a legittimare il mantenimento dell’alloggio, qualora il nucleo familiare non sia stato costituito e riconosciuto secondo le modalità previste dalla disciplina di settore.

Il principio trova fondamento nella natura stessa dell’edilizia residenziale pubblica.

Gli alloggi ERP rappresentano un patrimonio destinato a soddisfare esigenze abitative di interesse collettivo e devono essere assegnati nel rispetto di criteri di imparzialità, trasparenza e uguaglianza tra tutti gli aventi diritto.

Consentire un trasferimento automatico dell’assegnazione equivarrebbe a trasformare un beneficio pubblico in un diritto ereditario, alterando il sistema delle graduatorie e compromettendo la funzione sociale cui tali immobili sono destinati.

Per questa ragione, il subentro non può essere considerato una conseguenza naturale del decesso dell’assegnatario, ma costituisce un procedimento autonomo, soggetto alla preventiva verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Una pronuncia che assume particolare rilievo perché richiama cittadini e operatori del settore ad una maggiore consapevolezza: nei rapporti relativi agli alloggi popolari non prevale il principio della successione familiare, ma quello della permanenza dei requisiti di legge. È questo il criterio che continua a orientare la giurisprudenza e l’operato degli enti gestori.

Una distinzione tutt’altro che formale, destinata ad incidere concretamente sulla posizione di molte famiglie che, troppo spesso, confidano in automatismi che il nostro ordinamento non riconosce.

Anche dietro un cantiere la vita continua. Quelle piccole zampe che spuntano dalla recinzione ci ricordano che ogni inte...
12/06/2026

Anche dietro un cantiere la vita continua. Quelle piccole zampe che spuntano dalla recinzione ci ricordano che ogni intervento sul patrimonio immobiliare deve sempre tenere conto di ciò che rende vivo un luogo: persone, relazioni e rispetto per ogni forma di vita.

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09/06/2026

Un ambiente professionale favorisce riunioni più ordinate, partecipate ed efficaci, migliorando la qualità delle decisioni condominiali.

Questa mattina ho ricevuto nel mio studio un’opera che, per me, ha un significato particolare.Nasce da un percorso di re...
08/06/2026

Questa mattina ho ricevuto nel mio studio un’opera che, per me, ha un significato particolare.

Nasce da un percorso di recupero e restauro nel cuore del centro storico: un lavoro fatto non solo sui muri, sulle pietre e sugli spazi, ma anche sulla memoria dei luoghi, sulla loro identità e su ciò che riescono ancora a raccontare.

Ringrazio sinceramente l’artista biscegliese Palazzo Domenico , che ha saputo guardare questo intervento con una sensibilità rara, cogliendone l’anima più profonda.
Non si è limitato a vedere un edificio restaurato, ma ha percepito l’amore, l’attenzione e il rispetto che ci sono dietro ogni scelta di recupero.

La sua opera restituisce valore a un luogo, ma soprattutto restituisce emozione a una storia.

Ed è proprio questo che rende l’arte speciale: la capacità di trasformare uno sguardo in memoria, e la memoria in bellezza.

Grazie Domenico, per questa attenzione, per la sensibilità e per aver voluto fermare su tela un pezzo importante del nostro centro storico.

Maurizio Tullio
Arcangelo Ficco
Domenico Napoletano
Domenico Palazzo

Indirizzo

Abate Bruni N. 92
Bisceglie

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:00
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Venerdì 09:00 - 12:00
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Telefono

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