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Studio Tullio Maurizio Amministrazione e Gestione Immobiliare

Un ambiente professionale favorisce riunioni più ordinate, partecipate ed efficaci, migliorando la qualità delle decisio...
09/06/2026

Un ambiente professionale favorisce riunioni più ordinate, partecipate ed efficaci, migliorando la qualità delle decisioni condominiali.

Questa mattina ho ricevuto nel mio studio un’opera che, per me, ha un significato particolare.Nasce da un percorso di re...
08/06/2026

Questa mattina ho ricevuto nel mio studio un’opera che, per me, ha un significato particolare.

Nasce da un percorso di recupero e restauro nel cuore del centro storico: un lavoro fatto non solo sui muri, sulle pietre e sugli spazi, ma anche sulla memoria dei luoghi, sulla loro identità e su ciò che riescono ancora a raccontare.

Ringrazio sinceramente l’artista biscegliese Palazzo Domenico , che ha saputo guardare questo intervento con una sensibilità rara, cogliendone l’anima più profonda.
Non si è limitato a vedere un edificio restaurato, ma ha percepito l’amore, l’attenzione e il rispetto che ci sono dietro ogni scelta di recupero.

La sua opera restituisce valore a un luogo, ma soprattutto restituisce emozione a una storia.

Ed è proprio questo che rende l’arte speciale: la capacità di trasformare uno sguardo in memoria, e la memoria in bellezza.

Grazie Domenico, per questa attenzione, per la sensibilità e per aver voluto fermare su tela un pezzo importante del nostro centro storico.

Maurizio Tullio
Arcangelo Ficco
Domenico Napoletano
Domenico Palazzo

07/06/2026
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06/06/2026

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ANIMALI IN CONDOMINIO: UN DIRITTO TUTELATO DALLA LEGGE CHE RICHIEDE RESPONSABILITÀ E RISPETTOTra le questioni che più fr...
06/06/2026

ANIMALI IN CONDOMINIO: UN DIRITTO TUTELATO DALLA LEGGE CHE RICHIEDE RESPONSABILITÀ E RISPETTO

Tra le questioni che più frequentemente generano discussioni all’interno dei condomìni vi è certamente quella relativa alla presenza degli animali domestici.

Si tratta di un argomento che coinvolge aspetti giuridici, sociali e relazionali e che, proprio per questo motivo, merita di essere affrontato senza pregiudizi e con la necessaria conoscenza delle norme che disciplinano la materia.

Con la riforma del condominio introdotta dalla Legge n. 220 del 2012, il legislatore ha definitivamente chiarito un principio che oggi appare consolidato: il regolamento condominiale non può vietare ai proprietari o ai detentori di unità immobiliari di possedere animali domestici all’interno delle proprie abitazioni.

La previsione è contenuta nell’articolo 1138 del Codice Civile e rappresenta il riconoscimento normativo di una realtà ormai diffusa nella società contemporanea, nella quale gli animali da compagnia rivestono un ruolo sempre più importante nella vita delle persone.

Tuttavia, sarebbe un errore interpretare tale disposizione come una sorta di autorizzazione incondizionata.

Il diritto di detenere un animale domestico non esonera infatti il proprietario dall’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché la presenza dell’animale non arrechi pregiudizio agli altri residenti.

L’esperienza maturata in molti anni di amministrazione condominiale insegna che i problemi raramente derivano dall’animale in sé.

Nella maggior parte dei casi, le controversie nascono dalla mancanza di attenzione nella gestione quotidiana dell’animale e dal mancato rispetto delle più elementari regole di convivenza civile.

Le segnalazioni che più frequentemente giungono agli amministratori riguardano abbaiamenti persistenti nelle ore di riposo, imbrattamento delle parti comuni, mancata raccolta delle deiezioni, utilizzo improprio degli spazi condominiali, odori molesti o situazioni che possono generare timori e preoccupazioni negli altri residenti.

In tali circostanze non viene messo in discussione il diritto di possedere un animale, bensì il modo in cui tale diritto viene esercitato.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che il diritto del singolo condomino deve necessariamente convivere con il diritto degli altri proprietari al pacifico godimento delle proprie abitazioni e delle parti comuni dell’edificio.

Ciò significa che ogni proprietario è chiamato ad esercitare il proprio diritto in modo equilibrato, evitando che la presenza dell’animale si traduca in una limitazione dei diritti altrui.

La vita condominiale è, per sua natura, fondata sul principio della reciproca tolleranza.

Questo principio vale per chi possiede animali e per chi non ne possiede.

Da un lato occorre riconoscere che gli animali domestici rappresentano una presenza legittima e tutelata dall’ordinamento; dall’altro è necessario comprendere che il rispetto degli spazi comuni, dell’igiene, della sicurezza e della tranquillità degli altri residenti costituisce un dovere imprescindibile.

Il legislatore ha quindi individuato un punto di equilibrio molto chiaro: gli animali domestici non possono essere vietati, ma devono essere gestiti con responsabilità.

È proprio in questo equilibrio che si realizza una corretta convivenza condominiale.

Non servono contrapposizioni tra proprietari di animali e altri residenti. Servono piuttosto buon senso, educazione civica e rispetto reciproco, valori che nessuna norma può imporre ma che restano fondamentali per garantire una serena vita di comunità.

La qualità della convivenza all’interno di un condominio non dipende infatti dalla presenza o dall’assenza degli animali, ma dalla capacità di ciascuno di esercitare i propri diritti senza dimenticare i propri doveri.



Il cavedio è bene comune: le spese si pagano.Nel panorama del diritto condominiale vi sono questioni che, pur apparendo ...
23/05/2026

Il cavedio è bene comune: le spese si pagano.

Nel panorama del diritto condominiale vi sono questioni che, pur apparendo “minori”, rappresentano in realtà una delle principali fonti di conflittualità interna tra proprietari.
Tra queste rientra certamente la ripartizione delle spese inerenti i cavedi, le chiostrine e gli spazi tecnici interni agli edifici.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione — richiamata anche dagli organi di categoria — offre oggi un chiarimento di particolare rilievo operativo:
📌 le spese del cavedio possono gravare anche sui condomini che non vi abbiano un affaccio diretto, qualora il manufatto assolva una funzione strutturale e funzionale a servizio dell’intero edificio.

⚖️ La questione merita però una riflessione più ampia e tecnica.

Molto spesso, nella percezione comune, il criterio della contribuzione viene erroneamente collegato esclusivamente all’utilizzo materiale o alla visibilità immediata del bene.
In altri termini: “se non mi affaccio, non pago”.

Ma il diritto condominiale — soprattutto nella sua evoluzione giurisprudenziale — segue un’impostazione profondamente diversa.

La Suprema Corte ribadisce infatti un principio ormai consolidato:
👉 la comunione di un bene non dipende dalla percezione soggettiva del vantaggio, bensì dalla funzione oggettiva che quel bene svolge nell’equilibrio statico, igienico, impiantistico e conservativo del fabbricato.

Ed è proprio qui che si colloca il vero significato tecnico del cavedio.

🏢 Il cavedio non rappresenta semplicemente uno “spazio vuoto” dell’edificio.
Nella moderna concezione edilizia esso costituisce frequentemente:

• un elemento di aerazione e ventilazione naturale;
• una camera tecnica per il passaggio di condotte e impianti;
• una struttura funzionale allo smaltimento delle acque;
• un presidio di salubrità ambientale;
• un elemento di protezione e separazione tra corpi di fabbrica;
• una componente essenziale dell’assetto architettonico e statico dell’immobile.

📖 Da ciò deriva una conseguenza giuridica estremamente importante:
anche in assenza di un’utilità diretta ed immediata per talune unità immobiliari, il bene può continuare a conservare natura condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c., con conseguente applicazione dei criteri di riparto previsti dall’art. 1123 c.c.

Ed è proprio l’art. 1123 c.c. a fornire la chiave interpretativa più corretta della vicenda.
La norma, infatti, non richiede necessariamente un uso identico del bene comune da parte di tutti i condomini, ma individua il criterio della contribuzione nella potenziale utilità strutturale e funzionale del bene rispetto all’intero edificio.

📌 In ambito pratico questo principio assume un impatto enorme.

Quante volte, nel corso delle assemblee, si assiste a contestazioni relative a:

* impermeabilizzazioni di chiostrine;
* rifacimento intonaci interni del cavedio;
* manutenzione di colonne montanti;
* opere di consolidamento;
* interventi per infiltrazioni provenienti da vani tecnici;
* installazioni di linee impiantistiche verticali;
* pulizia e messa in sicurezza di cavedi interni?

In moltissimi casi alcuni condomini tentano di sottrarsi alla contribuzione sostenendo la totale assenza di utilità personale.

⚠️ Tuttavia la giurisprudenza continua a distinguere con fermezza il concetto di “utilità individuale” da quello di “funzione collettiva del bene”.
E questa distinzione, sotto il profilo amministrativo, è fondamentale.

L’amministratore moderno non può limitarsi ad una lettura superficiale delle tabelle millesimali o ad una valutazione empirica dell’affaccio.
Occorre invece comprendere:

✔ la concreta funzione edilizia del manufatto;
✔ il collegamento tecnico con il fabbricato;
✔ l’eventuale presenza di impianti comuni;
✔ il ruolo del cavedio nella conservazione dell’edificio;
✔ le previsioni regolamentari di natura contrattuale;
✔ la documentazione progettuale e catastale originaria.

📑 Solo attraverso questa analisi complessiva è possibile evitare deliberazioni fragili, impugnazioni o riparti potenzialmente illegittimi.

La pronuncia della Cassazione assume quindi anche un valore culturale:
ricorda che il condominio non può essere interpretato attraverso una logica esclusivamente individualistica.

Il fabbricato è un organismo unitario nel quale alcune componenti, pur non essendo direttamente percepite dal singolo proprietario, svolgono una funzione essenziale per la conservazione, sicurezza e funzionalità dell’intera struttura.

Ed è proprio questo il punto che spesso sfugge nella conflittualità quotidiana condominiale.

🏛️ La gestione delle parti comuni non si fonda sul principio del “vedo quindi pago”, ma sul più ampio concetto di appartenenza funzionale del bene all’organismo edilizio.

Una distinzione tecnica, giuridica e amministrativa che oggi la Suprema Corte torna a ribadire con particolare chiarezza.

Indirizzo

Abate Bruni N. 92
Bisceglie

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00

Telefono

0802375196

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