09/07/2026
DALLE DINAMICHE FAMIGLIARI ALL'ACCERTAMENTO DEL DANNO PSICHICO: UNA SOLA CTU PUO' BASTARE?
Con l'Ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione valorizza il lavoro istruttorio svolto mediante consulenza tecnica d'ufficio e servizi sociali, affermando che l'accertamento delle dinamiche familiari e dell'incidenza delle condotte genitoriali costituisce un tipico apprezzamento di merito, non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
A mio avviso, la vera novità dell'ordinanza non è l'affermazione che il genitore manipolativo possa perdere l'affidamento o il collocamento del minore: tale principio era già ampiamente consolidato nella giurisprudenza.
L'aspetto più interessante è che la Corte ribadisce come le decisioni debbano fondarsi su un accertamento concreto delle condotte e dei loro effetti sul funzionamento psicologico e relazionale del minore, verificando se, e in quale misura, tale funzionamento risulti compromesso dalle condotte accertate, evitando il ricorso a etichette diagnostiche astratte o a categorie prive di autonoma rilevanza probatoria.
La CTU assume quindi un ruolo decisivo nell'analisi dei comportamenti osservabili, della qualità delle relazioni familiari, delle competenze genitoriali e dell'effettiva compromissione del diritto del minore alla bigenitorialità, fornendo al Giudice un accertamento tecnico fondato su dati clinici, psicodiagnostici e scientificamente verificabili.
Pertanto, sempre a mio avviso, la vera riflessione che questa ordinanza sollecita è un'altra: se, nei procedimenti caratterizzati da un significativo ostacolo alla relazione tra il minore e uno dei genitori, il Giudice dispone già una CTU finalizzata ad accertare le dinamiche relazionali, le competenze genitoriali e gli effetti psicologici delle condotte contestate, perché il quesito peritale non dovrebbe comprendere, ove ne ricorrano i presupposti, anche l'accertamento e la quantificazione dell'eventuale danno biologico di natura psichica subito dal minore e, quando allegato e rilevante ai fini del giudizio, dal genitore leso?
Lo psicologo forense, quando adeguatamente formato, dispone delle competenze e degli strumenti metodologici per procedere, nell'ambito del medesimo incarico peritale e nei limiti del quesito conferito, non solo alla valutazione dell'eventuale compromissione del funzionamento psichico, ma anche alla stima e alla quantificazione della conseguente menomazione psichica permanente mediante metodologie scientificamente validate, OPL e AMA integrando dati clinici, psicodiagnostici e forensi secondo i principi della letteratura scientifica di riferimento. (Ordine degli Psicologi del Lazio (2012). Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona. Aggiornamento del 2012.)
Una simile impostazione consentirebbe di concentrare in un unico accertamento tecnico la valutazione delle dinamiche familiari, delle loro ricadute sul funzionamento psicologico e dell'eventuale danno biologico di natura psichica, evitando, ove possibile, di rinviare tale verifica ad un successivo giudizio risarcitorio.
Ne deriverebbe non soltanto una riduzione dei tempi e dei costi processuali, ma anche un accertamento del danno effettuato in una fase maggiormente prossima alla sua insorgenza, quando il quadro clinico, la sua evoluzione e il nesso causale possono essere ricostruiti con maggiore affidabilità metodologica e precisione tecnico-scientifica.
Laura Molinari