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https://francescocinelli.it/le-fonti-internazionali-del-diritto-del-lavoro/
12/07/2025

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Oggi nel 2025, nel bel mezzo della "quarta rivoluzione industriale” (la prima di fine '700 macchina a vapore e meccanizzazione dei processi produttivi, la seconda tardo'800 elettricità e catena di montaggio, la terza nel XX secolo automazione, elettronica e informatica, la quarta anni 2020 tecnol...

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04/07/2025

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In questo mio nuovo articolo si mette in luce come la disciplina delle ferie rappresenti un equilibrio tra efficienza organizzativa e tutela dei diritti fondamentali del lavoratore, sottolineando l’importanza di un’applicazione corretta e coerente con i principi costituzionali e comunitari. Buon...

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25/06/2025

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Il mio nuovo articolo, intitolato “L’inderogabilità del contratto collettivo ad opera del contratto individuale”, affronta un tema centrale nel diritto del lavoro italiano: il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, con particolare attenzione al principio di inderogabilità...

18/06/2025

Sicurezza sul lavoro: chi è il datore di lavoro?
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b), del d. lgs 81/2008, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, in funzione dell’organizzazione in cui il lavoratore presta la propria attività, esercita i poteri decisionali e di spesa.
La definizione corrisponde a chi, nella struttura giuridica e operativa dell’ente, ha la concreta responsabilità della gestione dell’attività lavorativa e dei poteri economico-organizzativi.

Nelle imprese individuali, il datore di lavoro è sempre la persona fisica titolare dell’impresa, che assume direttamente i poteri di organizzazione, direzione e spesa.

Nelle società di persone (s.n.c. e s.a.s.), il datore di lavoro coincide con i soci amministratori. In particolare, nella società in nome collettivo sono datori di lavoro tutti i soci, salvo diversa pattuizione. Nella società in accomandita semplice è datore di lavoro solo il socio accomandatario, che ha la rappresentanza e l’amministrazione della società.

Nelle società di capitali (S.r.l. e S.p.A.), il datore di lavoro è identificabile nell’intero consiglio di amministrazione, i cui componenti, individualmente considerati, assumono la posizione di garanti della sicurezza. Solo nel caso in cui il consiglio abbia attribuito a un suo componente una delega gestoria ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile, quel soggetto, e solo quel soggetto, diventa il datore di lavoro in materia di sicurezza. Tuttavia, il conferimento della delega gestoria non esonera il consiglio di amministrazione dagli obblighi di vigilanza, come espressamente stabilito dallo stesso articolo 2381, comma 3, c.c.

La delega di funzioni prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 non incide sull’identificazione del datore di lavoro: essa serve solo a trasferire l’adempimento di specifici obblighi prevenzionistici a un soggetto subordinato, mantenendo ferma la titolarità delle responsabilità in capo al datore. In altri termini, il delegato ex articolo 16 non diventa datore di lavoro, ma agisce per conto di quest’ultimo nell’ambito di poteri e limiti puntualmente definiti. Resta in ogni caso fermo il dovere di vigilanza del delegante.

Nelle cooperative, nelle associazioni e nelle fondazioni, il datore di lavoro è generalmente il presidente o il soggetto cui siano stati conferiti formalmente i poteri gestori. Anche in questi casi, in assenza di delega gestoria formale, la posizione di datore di lavoro ricade su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Negli enti pubblici, il datore di lavoro è il dirigente individuato dall’ordinamento dell’ente come titolare del potere gestionale, secondo i criteri fissati dai regolamenti interni e dalle leggi speciali. Nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative, possono essere individuati più datori di lavoro per ciascuna struttura, purché ciascuno eserciti concretamente poteri di organizzazione e spesa.

:Formazione Sicurezza:  pubblicato in Gazzetta ufficiale l'Accordo Stato-Regioni 2025È stato pubblicato sulla Gazzetta U...
24/05/2025

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Formazione Sicurezza: pubblicato in Gazzetta ufficiale l'Accordo Stato-Regioni 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), che disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Si tratta di un provvedimento strutturale che sostituisce, accorpa e supera i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, offrendo un quadro unitario e aggiornato per tutte le figure coinvolte: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori attrezzature, addetti a lavori in ambienti confinati.

Novità rilevanti:

nuove regole per il riconoscimento dei soggetti formatori;

requisiti dei docenti;

verifica finale dell’apprendimento e verifica di efficacia durante la prestazione lavorativa;

utilizzo normato di FAD e videoconferenza sincrona (non è ammessa la compresenza aula/VCS);

nuovi obblighi per le imprese affidatarie nei cantieri ex art. 97 D.Lgs. 81/2008, con chiaro richiamo anche alla formazione specifica nei casi previsti dal D.P.R. 177/2011.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo, non è più accettabile una formazione generica, indifferenziata, ridotta a formalità. La formazione deve essere pertinente al contesto lavorativo, almeno settoriale, preferibilmente per gruppi omogenei. La progettazione formativa assume finalmente un valore centrale, da documentare in modo tracciabile, come parte integrante del sistema di prevenzione aziendale.

23/05/2025

SICUREZZA SUL LAVORO - INFORTUNIO DEL LAVORATORE DELLA DITTA IN APPALTO – RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE – L’IMPORTANZA DELLA VERIFICA DELL’IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE - Cassazione Penale 30 aprile 2025 ricapitola la responsabilità del committente nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa appaltatrice ribadendo «secondo i consolidati insegnamenti di questa Corte, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla sua agevole ed immediata percepibilità di situazioni di pericolo. In sostanza, in tema di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio. Spetta quindi al committente accertarsi che il soggetto, al quale intende affidare l'incarico, sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati».

I 60 giorni di tempo previsti dalle disposizioni transitorie dell'accordo 2011 formazione obbligatoria sicurezza lavoro ...
02/05/2025

I 60 giorni di tempo previsti dalle disposizioni transitorie dell'accordo 2011 formazione obbligatoria sicurezza lavoro sono illegittimi perché violano l'articolo 37 dlgs 81/2008, e scaduti da l 2013.

L'illegittimità deriva dal fatto che l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce un obbligo formativo che deve essere adempiuto in modo preventivo e immediato.
In particolare l'art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/2008 impone che il datore di lavoro assicuri che "ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza", senza alcuna dilazione.
L'art. 37 comma 4 specifica espressamente che la formazione deve avvenire "in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose."
Come chiarito dalla Cassazione Penale n. 3898/2017, l'Accordo Stato-Regioni ha una "funzione meramente processuale riservata al piano probatorio", nel senso che definisce gli standard formativi la cui osservanza può esonerare il datore di lavoro da responsabilità, ma non può derogare o modificare l'obbligo legale di formazione immediata previsto dal D.Lgs. 81/2008.
La Cassazione Penale n. 37312/2014 ha ribadito che il datore di lavoro deve provare di aver ottemperato all'obbligo formativo fin dall'inizio del rapporto di lavoro, dovendo documentare la formazione con riferimenti anagrafici, ore dedicate ai rischi e data della formazione.
Pertanto, la previsione di un termine di 60 giorni nell'Accordo Stato-Regioni del 2011 risulta illegittima in quanto:
1. Contrasta con l'obbligo di formazione immediata previsto dall'art. 37 comma 4 D.Lgs. 81/2008
2. Introduce una deroga temporale non consentita dalla norma primaria
3. Eccede i limiti della funzione dell'Accordo, che può solo definire durata, contenuti e modalità della formazione ma non modificare i tempi di adempimento stabiliti dalla legge
4. Espone i lavoratori a rischi non presidiati da adeguata formazione nel periodo transitorio, in violazione della ratio protettiva della norma
In conclusione, il termine di 60 giorni previsto dall'Accordo è illegittimo perché si pone in contrasto con l'art. 37 D.Lgs. 81/2008 che impone un obbligo di formazione preventivo e immediato, non derogabile da fonti subordinate come l'Accordo Stato-Regioni.

Indirizzo

Corso Di Porta Nuova 16
Milan
20121

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Lunedì 08:00 - 18:00
Martedì 08:00 - 18:00
Mercoledì 08:00 - 18:00
Giovedì 08:00 - 18:00
Venerdì 08:00 - 18:00
Sabato 07:30 - 12:30

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