18/06/2025
Sicurezza sul lavoro: chi è il datore di lavoro?
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b), del d. lgs 81/2008, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, in funzione dell’organizzazione in cui il lavoratore presta la propria attività, esercita i poteri decisionali e di spesa.
La definizione corrisponde a chi, nella struttura giuridica e operativa dell’ente, ha la concreta responsabilità della gestione dell’attività lavorativa e dei poteri economico-organizzativi.
Nelle imprese individuali, il datore di lavoro è sempre la persona fisica titolare dell’impresa, che assume direttamente i poteri di organizzazione, direzione e spesa.
Nelle società di persone (s.n.c. e s.a.s.), il datore di lavoro coincide con i soci amministratori. In particolare, nella società in nome collettivo sono datori di lavoro tutti i soci, salvo diversa pattuizione. Nella società in accomandita semplice è datore di lavoro solo il socio accomandatario, che ha la rappresentanza e l’amministrazione della società.
Nelle società di capitali (S.r.l. e S.p.A.), il datore di lavoro è identificabile nell’intero consiglio di amministrazione, i cui componenti, individualmente considerati, assumono la posizione di garanti della sicurezza. Solo nel caso in cui il consiglio abbia attribuito a un suo componente una delega gestoria ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile, quel soggetto, e solo quel soggetto, diventa il datore di lavoro in materia di sicurezza. Tuttavia, il conferimento della delega gestoria non esonera il consiglio di amministrazione dagli obblighi di vigilanza, come espressamente stabilito dallo stesso articolo 2381, comma 3, c.c.
La delega di funzioni prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 non incide sull’identificazione del datore di lavoro: essa serve solo a trasferire l’adempimento di specifici obblighi prevenzionistici a un soggetto subordinato, mantenendo ferma la titolarità delle responsabilità in capo al datore. In altri termini, il delegato ex articolo 16 non diventa datore di lavoro, ma agisce per conto di quest’ultimo nell’ambito di poteri e limiti puntualmente definiti. Resta in ogni caso fermo il dovere di vigilanza del delegante.
Nelle cooperative, nelle associazioni e nelle fondazioni, il datore di lavoro è generalmente il presidente o il soggetto cui siano stati conferiti formalmente i poteri gestori. Anche in questi casi, in assenza di delega gestoria formale, la posizione di datore di lavoro ricade su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Negli enti pubblici, il datore di lavoro è il dirigente individuato dall’ordinamento dell’ente come titolare del potere gestionale, secondo i criteri fissati dai regolamenti interni e dalle leggi speciali. Nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative, possono essere individuati più datori di lavoro per ciascuna struttura, purché ciascuno eserciti concretamente poteri di organizzazione e spesa.