Ambulatorio Dr. LUCA Pagani

Ambulatorio Dr. LUCA Pagani Pagina di informazione e comunicazione per i Pazienti del Dr. Luca Pagani che afferiscono all' Ambulatorio Comunale di Monvalle.

03/07/2026

AVVISO
SI COMUNICA ai Sigg. ASSISTITI CHE
Da Lunedi 13.07.2026
A Venerdi 31.07.2026

SARO' SOSTITUITO DAL Dr. Paolo Bossi
(CELL: 348 7817378)

che riceverà i Sigg. Pazienti presso l'ambulatorio comunale di Monvalle (via Trieste 10)

CON I SEGUENTI ORARI:

Lunedi dalle ore 10:00 alle ore 14:00

Martedi dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Mercoledi dalle ore 10:00 alle ore 14:00

Giovedi dalle ore 10:00 alle ore 14:00

Venerdi dalle ore 16:30 alle ore 19:30

NOTA BENE:

Durante la sostituzione NON verranno effettuate ricettazioni via mail, né tramite il noto sistema della cassetta delle lettere all’ esterno dell’ Ambulatorio.
In occasione di ogni visita portare SEMPRE in visione la tessera sanitaria e le attestazioni CARTACEE di esenzione per patologia, reddito, disoccupazione etc. etc. etc.

La normale attività ambulatoriale riprenderà Lunedi 3 Agosto 2026.

18/12/2025

ABOLIZIONE CERTIFICATO MEDICO RIENTRO A SCUOLA

si comunica agli Assistiti che, in conformità alla normativa vigente (DPR 1518/1967, art. 42, comma 6, e successive modifiche - Legge Regionale Lombardia n. 8/2003 - Circolare MIUR n. 20/2011 - non è più richiesto il certificato medico per la riammissione a scuola degli studenti dopo assenza per malattia), anche se superiore a cinque giorni.
La giustificazione dell’assenza deve essere effettuata dai genitori/tutori secondo le modalità previste dall’istituto.

22/09/2025

Richieste di accertamenti specialistici nell’ambito delle valutazioni medico-legali:

In riferimento alla DGR n. XII/4938 del 04 agosto 2025, relativa alle Regole di sistema 2025, su richiesta di Regione Lombardia si ripropongono di seguito indicazioni operative per la gestione delle richieste di accertamenti specialistici nell’ambito delle valutazioni medico-legali.

Prestazioni a Carico del Cittadino
Le prestazioni medico-legali richieste per finalità personali (es. rilascio/rinnovo patente di guida, porto d’armi) non rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e sono pertanto a carico del cittadino.
Il Medico di Assistenza Primaria (MAP) e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) non possono utilizzare il ricettario SSN per tali prestazioni, che devono essere prescritte su ricettario bianco ed erogate in regime privatistico.

Prestazioni a Carico del SSN
Per certificazioni e accertamenti richiesti nell’ambito della domanda di invalidità civile, qualora la Commissione Medico Legale ritenga necessari ulteriori accertamenti, essa consegnerà al cittadino una richiesta scritta specificando che tali prestazioni sono a carico del SSN.
La richiesta deve essere redatta su impegnativa bianca e indirizzata al MMG o al PLS.
Questi, valutata l’appropriatezza clinica, potrà procedere alla prescrizione su ricettario SSN.
Al fine di consentire una omogenea applicazione della previsione normativa, si suggerisce la seguente dicitura in calce alla impegnativa: "La presente richiesta di accertamenti specialistici è finalizzata al completamento della valutazione medico-legale per l’invalidità civile. Le prestazioni indicate sono erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale."

07/08/2025

PRESCRIVIBILITA' ESAMI A CARICO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE:

La prescrizione, la diagnosi e la terapia sono “atto medico”.
INDICAZIONI IN ORDINE ALLA PRESCRIVIBILITA’ SSN
Il Ricettario Regionale non può essere utilizzato per le prestazioni preliminari ai ricoveri o correlate a prestazioni escluse dai LEA, ovvero:
• per richiedere prescrizioni/prestazioni/certificazioni nell’interesse privato del cittadino come nel caso di esami o visite per:
- rilascio o rinnovo patenti di guida
- accertamenti a carico di Assicurazione Sanitarie Private
- rilascio o rinnovo porto d’armi
- partecipazione a concorsi pubblici o privati che richiedono nel bando accertamenti o visite o certificazioni preliminari al bando
- esami preliminari al tirocinio
- assunzioni al lavoro
- uso assicurativo
• per accertamenti che precedono interventi di:
- chirurgia estetica
- medicina estetica
Il Ricettario SSN non può essere utilizzato per la prescrizione di prestazioni odontoiatriche (esami diagnostici, visite, trattamenti) nei seguenti casi:
a. Finalità esclusivamente estetiche
Quando le prestazioni sono richieste unicamente per migliorare l’aspetto estetico, senza la presenza di una patologia o condizione clinica che ne giustifichi la necessità.
Esempi:
- Esami radiologici richiesti per sbiancamenti dentali o correzioni del sorriso.
- Valutazione ortodontica per finalità estetiche in assenza di malocclusione patologica.
b. Pianificazione implantologica a scopo estetico o privato
Quando l’impianto dentale è pianificato in regime privato e non vi è una documentata patologia o necessità clinica che ne giustifichi l’indicazione a carico del SSN.
Esempi:
- TAC o ortopantomografia per impianti in pazienti sani, senza condizioni patologiche documentate.
- Implantologia effettuata su base volontaria o estetica senza problemi funzionali.
c. Prestazioni non incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Quando le prestazioni richieste non rientrano tra quelle previste dai LEA e pertanto non sono erogabili dal SSN, anche se clinicamente appropriate.
Esempi:
- Trattamenti odontoiatrici non urgenti per adulti senza condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria (secondo i criteri regionali). - Controlli di routine o screening odontoiatrici in soggetti non appartenenti a categorie protette.
d. Assenza di motivazione clinica documentata
Se la prescrizione non è accompagnata da una chiara indicazione clinica, o se l'esame è richiesto genericamente per "valutazione implantologica" senza patologia accertata o sospetta. In tutte queste situazioni, le prestazioni devono essere erogate in regime
privatistico, con prescrizione su ricettario bianco e a carico del paziente.
E ANCORA non
può essere utilizzato :
- per accertamenti preoperatori per interventi in Strutture Sanitarie (pubbliche o private) a vario titolo convenzionate con SSN
- per accertamenti preoperatori in Strutture Private per solventi
- per controlli dell’idoneità del Lavoratore (sono a carico del datore di lavoro)
- per richieste che non riconoscono quale motivo di prescrizione un dubbio/quesito diagnostico *
- per certificazioni e accertamenti a corredo della domanda invalidità **, etc.
- In costanza di espletamento di attività libero professionale.
Nel caso di indicazioni ad ulteriori accertamenti per i quali il cittadino voglia usufruire del percorso SSN, al Medico di Medicina Generale compete comunque la valutazione in ordine all’appropriatezza prescrittiva
- per prescrizione di farmaci in fascia C
Il ricettario non deve essere utilizzato per comunicazioni con ATS/ASST e/o per certificati di malattia.
Nota bene
- I nutrizionisti non possono prescrivere esami ematochimici o altri accertamenti diagnostici, lo stesso dicasi per osteopati, fisioterapisti, podologi, ecc.
L’unico titolato a prescrivere accertamenti diagnostici è il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, che è anche l’unico soggetto titolato all’interpretazione dei medesimi approfondimenti.
** Nel caso in cui la Commissione Medico Legale per invalidità ritenga necessari ulteriori accertamenti, la medesima consegnerà all’istante la richiesta scritta per tali accertamenti o consulenze specialistiche specificando che questi sono a carico del SSN.

15/04/2025

OBBLIGO CERTIFICAZIONE MALATTIA INPS DA PARTE DEI MEDICI OSPEDALIERI

Negli ultimi aggiornamenti pubblicati sul portale Inps, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni operative in materia di indennità di malattia e visite mediche di controllo (VMC). Le novità non rivoluzionano il sistema, ma chiariscono alcuni aspetti pratici rilevanti per chi si occupa di certificazione medica e gestione delle assenze per malattia, sia nel pubblico che nel privato.

La trasmissione dei certificati medici all’INPS avviene esclusivamente per via telematica, tramite il sistema Tessera Sanitaria. Nessuna deroga è ammessa: il medico curante, convenzionato o ospedaliero, ha l’obbligo di inviare il certificato in tempo reale, corredato da:
• diagnosi sintetica (in forma compatibile con la privacy),
• indicazione della prognosi (in giorni),
• eventuale non trasportabilità del paziente,
• indirizzo esatto di reperibilità, se diverso dalla residenza.

Un dato mancante può generare problemi per il paziente e per l’indennizzo. Inoltre, l’omissione dell’invio, o l’invio tardivo, può comportare responsabilità professionali e medico-legali.

Visite mediche di controllo: il ruolo del medico e del datore di lavoro
Il sistema delle visite mediche di controllo è stato centralizzato nel Polo Unico Inps, ma resta possibile per il datore di lavoro richiedere direttamente una visita medica di controllo, sia nel settore pubblico che privato.
Le fasce orarie di reperibilità rimangono le stesse:
• Pubblico impiego: 9:00–13:00 e 15:00–18:00
• Settore privato: 10:00–12:00 e 17:00–19:00

La reperibilità va garantita anche nei giorni festivi e prefestivi. In caso di spostamenti temporanei, il medico deve indicare l’indirizzo alternativo nella certificazione. Spetta comunque al paziente comunicare tempestivamente all’Inps eventuali variazioni, attraverso lo Sportello per il cittadino VMC disponibile online.

Per medici e datori di lavoro, l’INPS ha potenziato i propri strumenti informatici:
• Sistema TS per la trasmissione dei certificati;
• Portale VMC – Polo Unico per la richiesta delle visite da parte dei datori;
• Sportello del cittadino per comunicazioni e visualizzazione degli esiti.

L’infrastruttura consente un controllo in tempo reale delle assenze e rappresenta un argine importante contro l’abuso degli istituti di malattia.

L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita totale o parziale dell’indennità di malattia. Se emergono incongruenze tra certificato e visita, l’Inps può richiedere chiarimenti anche al medico certificatore. Per questo è fondamentale che la documentazione sia precisa, coerente e completa.

Per i medici, le nuove indicazioni Inps non introducono cambiamenti normativi, ma rendono più stringenti gli obblighi di precisione nella certificazione e trasmissione.

SOMMINISTRAZIONE VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA NEI CENTRI AUTORIZZATIGent.mi Assistiti:a seguito di alcune segnalazioni di ...
09/04/2025

SOMMINISTRAZIONE VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA NEI CENTRI AUTORIZZATI

Gent.mi Assistiti:

a seguito di alcune segnalazioni di somministrazioni di vaccinazioni contro la febbre gialla acquistate in farmacia, si sottolinea che:

la legislazione stabilisce che i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica sono individuati e autorizzati dall'autorità sanitaria
il rilascio dei relativi certificati internazionali è demandato ESCLUSIVAMENTE ai centri autorizzati che somministrano tale vaccinazione.

Pertanto, se un cittadino si reca in farmacia per acquistare il vaccino antiamarillico, il farmacista è tenuto ad informarlo che non potrà ottenere il certificato di vaccinazione dal proprio medico curante, né presso i centri vaccinali autorizzati (in quanto questi rilasceranno il certificato conforme al modello OMS solo in caso di somministrazione avvenuta nel medesimo centro)

I centri autorizzati per la somministrazione della vaccinazione contro la febbre gialla in ASST Sette Laghi sono:
il Centro vaccinale di Varese - Via Ottorino Rossi, 9
il Centro vaccinale di Sesto Calende - Largo C. dell'Acqua, 1

Tale vaccinazione viene effettuata, ove indicata, in seguito alla prenotazione di un "counselling del viaggiatore internazionale" tramite Prenotasalute.

10/02/2025

SERVIZIO INVIO NUMERO RICETTA ELETTRONICA (NRE)

Servizio di invio codice NRE (numero di ricetta elettronica).

Cari Assistiti,

durante il periodo della pandemia, si era provveduto ad attivare un servizio di invio codice NRE (numero di ricetta elettronica), secondo quanto disposto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020. La durata del servizio è stata prorogata sino al 31.12.2024 con D.L. 198/2022 (decreto “Milleproroghe”), convertito in legge 24.02.2023, n. 14 - art.4, c. 6.

Ad oggi, il servizio di invio codice NRE, come previsto dai decreti interministeriali (MEF e Ministero della Salute) del 2.11.2011, come successivamente aggiornato dal decreto del 25.03.2020, e del 30.12.2020, è disponibile solo per i cittadini che abbiano attivato il servizio stesso.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, già a partire da febbraio 2024, era stato introdotto nella sezione del sito FSE di Regione Lombardia un’area dedicata alle notifiche, al fine di garantire ai cittadini, in qualsiasi momento, la possibilità di attivare/disattivare il servizio.

Dal 15 febbraio 2025, il codice NRE non sarà più trasmesso, tramite SMS o e-mail, se il cittadino non ha provveduto all’attivazione del servizio, esprimendo la propria preferenza (invio notifiche tramite SMS o e-mail).

Per coloro che non abbiano già provveduto, sarà SEMPRE possibile attivare il servizio, attraverso i seguenti canali:

* online, accedendo alla sezione “Profilo e Impostazioni” del Fascicolo Sanitario (sezione autenticata) tramite una delle modalità previste (SPID, CIE, CNS-tessera sanitaria).

* presso gli sportelli abilitati della ASST di competenza;

* presso una farmacia.

Pertanto chi ancora non lo avesse fatto provveda, se ne avesse necessità, ad attivare il servizio in oggetto.

Indirizzo

Via Trieste, 10
Monvalle
21020

Orario di apertura

Lunedì 10:30 - 12:30
17:00 - 19:00
Martedì 10:30 - 12:30
17:00 - 19:00
Mercoledì 10:30 - 12:30
17:00 - 19:00
Giovedì 10:30 - 12:30
17:00 - 19:00
Venerdì 17:00 - 19:00

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