10/08/2026
La Corte di Cassazione, sez. II civ., con la sentenza 25 giugno 2026, n. 2177, ha affermato che in un contratto di compravendita immobiliare, stipulato tra un professionista e un consumatore, trovano applicazione le speciali tutele previste per la parte “debole”.
In particolare, la clausola del contratto preliminare di compravendita di un immobile che attribuisce al promittente venditore, in caso di inadempimento imputabile ai promissari acquirenti, il diritto di trattenere a titolo di penale l’intera somma versata in acconto – anche quando rappresenti una quota rilevante del prezzo complessivo – non è sottratta al giudizio di vessatorietà allorquando il contratto venga concluso tra un professionista, che stipuli nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021; nello stesso senso Cass. Sez. 2, sentenza n. 29169 del 04/11/2025).
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