27/07/2026
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica uno dei principi cardine della giustizia minorile italiana. L'età dell'imputabilità resta fissata a 14 anni, ma, per i minori tra i 14 e i 18 anni, viene introdotta una presunzione di imputabilità, superando il principio secondo cui la responsabilità penale deve essere preceduta dall'accertamento della capacità di intendere e di volere.
È una scelta che merita una riflessione approfondita.
Questa riforma, intanto, pone una questione di coerenza del nostro ordinamento. A 14 anni si presume che un ragazzo sia sufficientemente maturo da rispondere penalmente delle proprie azioni, ma quello stesso ragazzo, fino al compimento dei 18 anni, non può rivolgersi autonomamente a uno psicologo senza il consenso dei genitori e non può partecipare a percorsi di educazione sessuo-affettiva senza il coinvolgimento o il consenso della famiglia. Se riteniamo che un adolescente non abbia ancora l'autonomia necessaria per accedere da solo a strumenti di cura e di crescita, è legittimo domandarsi perché lo si consideri, invece, sufficientemente maturo da essere presunto imputabile senza che la sua maturità psicologica venga prima accertata.
Nessuno mette in discussione che un minore autore di reato debba rispondere delle proprie azioni. Ma responsabilità e punizione non coincidono.
Molti adolescenti che entrano nel circuito penale provengono da contesti segnati da trascuratezza, traumi, povertà educativa o modelli familiari improntati alla violenza e alla cultura criminale. In queste realtà, la condanna penale difficilmente rappresenta un deterrente.
Per questo l'inasprimento delle pene, da solo, rischia di essere insufficiente. Sarebbe invece opportuno rafforzare gli strumenti che hanno dimostrato di funzionare, come la messa alla prova, la giustizia riparativa e i percorsi educativi, psicologici e di sostegno alle famiglie, che responsabilizzano il minore e riducono il rischio di recidiva.
Nei casi più gravi può essere necessario limitare la libertà personale del ragazzo per tutelare la collettività. Ma anche allora la finalità dovrebbe restare educativa e riabilitativa, individuando il contesto più adeguato sulla base dei suoi bisogni psicologici, relazionali e sociali.
La sicurezza è un bene fondamentale, ma non si costruisce soltanto con il diritto penale. Si costruisce investendo nella prevenzione, nella scuola, nella salute mentale, nel sostegno alle famiglie e nei servizi territoriali.