23/06/2026
Ascolto del minore e affidamento esclusivo: la Cassazione fissa nuovi paletti (ordinanza n. 20033/2026). Il caso. 👨⚖️⚖️
Con l'ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata su un tema che tocca il cuore del diritto di famiglia contemporaneo: il rapporto tra ascolto del minore, principio di bigenitorialità e affidamento esclusivo.
La vicenda traeva origine da un giudizio di separazione tra coniugi con figli minori, nel quale la Corte d'Appello — riformando la decisione di primo grado — aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento prioritario presso quest'ultimo, limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione degli incontri madre-figlio per tre mesi, prescrivendone la successiva ripresa graduale in sede protetta.
Una decisione drastica, fondata sulle risultanze di una CTU aggiornata, sulle relazioni dei servizi sociali e sull'ascolto del minore. Dal quadro istruttorio emergevano gravi criticità nella condotta materna: rapporto simbiotico e manipolativo con il figlio, parentificazione, negligenza scolastica e sanitaria, sistematica inosservanza dei provvedimenti giudiziari e ostruzione al rapporto del minore con il padre.
I principi di diritto affermati
La Cassazione, rigettando il ricorso della madre, ha cristallizzato principi di grande rilievo pratico.
1. Affidamento esclusivo come eccezione rigorosa. L'affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un'eccezione alla regola dell'affido condiviso sancita dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il «valore assiologico della bigenitorialità». Derogarvi richiede un «rigoroso accertamento, fondato su oggettivo riscontro probatorio all'esito di un'indagine complessa e completa, della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore».
2. Limitazioni della responsabilità genitoriale: serve un grave pregiudizio. I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale postulano un inadempimento dei doveri genitoriali «di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare un grave pregiudizio al figlio». La valutazione del giudice di merito deve riposare su fatti concreti e gli elementi indiziari devono possedere i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Il punto cruciale: l'ascolto del minore non è un diritto di veto
Il passaggio più innovativo dell'ordinanza riguarda il peso da attribuire alle dichiarazioni del minore infradodicenne in sede di ascolto.
La ricorrente insisteva sulla volontà espressa dal figlio — che aveva dichiarato di voler rimanere con la madre — per contestare l'affidamento esclusivo al padre. La Cassazione ha respinto questa impostazione con parole destinate a fare scuola:
Le dichiarazioni rese dal minore infradodicenne in sede di ascolto, ancorché espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il suo superiore interesse, specie quando il quadro familiare sia connotato da un elevato livello di conflittualità e siano stati accertati comportamenti apertamente ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore, idonei a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro.
In tali circostanze, il giudice ha il dovere di vagliare le dichiarazioni del minore «in maniera complessiva e non atomistica, unitamente a tutti gli altri fattori rilevanti per la determinazione del suo concreto interesse».
La conclusione è netta: il diritto del minore di esprimere la propria opinione non può essere interpretato nel senso di attribuirgli un diritto di veto incondizionato sulle decisioni che lo riguardano.
La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU (Causa A.S. e M.S. c. Italia, n. 48618/22) che, in un caso analogo in cui il minore risultava influenzato dalla madre, ha affermato che basare una decisione sull'opinione di minori evidentemente incapaci di formarsi un'opinione autonoma — ad esempio a causa di un conflitto di lealtà — può risultare contrario all'articolo 8 CEDU.
Cosa cambia per gli operatori
L'ordinanza n. 20033/2026 non introduce novità legislative, ma offre un coordinamento prezioso tra principi già esistenti, chiarendo la corretta gerarchia tra ascolto del minore e interesse superiore.
Per l'avvocato che assiste il genitore non collocatario in contesti di elevata conflittualità, la sentenza fornisce argomenti solidi per contrastare la tendenza — non infrequente nella prassi — a sopravvalutare le dichiarazioni del minore quando questi appaia condizionato dal conflitto di lealtà o da dinamiche manipolative.
Per il giudice di merito, l'indicazione è chiara: l'ascolto del minore è un tassello del mosaico istruttorio, non il quadro intero. La sua valutazione deve inserirsi in un apprezzamento complessivo che tenga conto di CTU, relazioni dei servizi sociali, condotte genitoriali accertate e prognosi di recupero della bigenitorialità.
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026