Dott.ssa Simona Villani - Psicologa

Dott.ssa Simona Villani - Psicologa Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi della regione Umbria (n. 1758)

19/08/2026

Dreamer 💫
Il nostro compito è accompagnare silenziosamente i colleghi cani al lavoro, con garbo ed attenzione.
Senza troppe parole; a braccia aperte, un tiepido sorriso, attendiamo bimbi, genitori, personale ospedaliero, per offrire un momento di sollievo.
Grazie per averlo permesso, grazie per l’accoglienza che ogni settimana ci riservate.
con il sostegno di Fondazione Perugia
Convenzione con Azienda Ospedaliera di Perugia partenariato Comitato Daniele Chianelli
con il cofinanziamento di Associazione Compagnia Il Sole
toelettatura by Mon Petit Village

"Non sono ciò che mo è accaduto, sono ciò che ho SCELTO di diventare" (Carl Gustav Jung)
19/08/2026

"Non sono ciò che mo è accaduto, sono ciò che ho SCELTO di diventare" (Carl Gustav Jung)

25/07/2026

Ci sono traguardi che non nascono per caso.
Nascono da un’idea custodita con cura, dalla tenacia di chi continua a crederci anche quando la strada sembra lunga e dalla forza di una squadra capace di camminare nella stessa direzione. 🐾💚

Oggi il TG3 Umbria ha raccontato il lavoro dell’associazione "Qua lo Zoccolo - Interventi Assistiti con gli Animali e Pet Therapy", guidata dalla nostra presidente Silvia Balducci, che con la sua determinazione ha reso possibile qualcosa di davvero prezioso.

Da un anno siamo presenti nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia e abbiamo portato i nostri interventi anche al Residence Daniele Chianelli.
Da quest’anno, questo percorso è cresciuto ancora, permettendoci di entrare anche nel reparto di Oncologia Medica e nel Day Hospital oncologico.

Vedere oggi questo lavoro raccontato in televisione è una grande emozione, perché dietro ogni immagine ci sono mesi di preparazione, formazione, responsabilità e collaborazione. Ci sono gli animali, con la loro straordinaria capacità di entrare in relazione senza bisogno di parole; ci sono i professionisti, i coadiutori, i volontari e il personale sanitario; soprattutto, ci sono i pazienti e le loro famiglie, che ci permettono di avvicinarci con delicatezza a un momento tanto complesso della loro vita.

Simba, Betty e Mia non cancellano la fatica della malattia, ma possono rendere più leggero un frammento della giornata, aprire uno spazio di serenità, favorire un sorriso, una carezza, un incontro. A volte può sembrare un piccolo gesto. Eppure, proprio lì, qualcosa cambia davvero. 🐶✨

Grazie a Silvia, che non ha mai smesso di credere in questo progetto.
Grazie a tutta l’équipe di Qua lo Zoccolo: Giulia Rosi LogoPet Maria Chiara Catalani Roberto Gavarini Giulia Costante, ai nostri meravigliosi animali, ai professionisti sanitari che ci accolgono e alle realtà che sostengono il progetto.

Siamo orgogliosi della strada percorsa, ma ancora di più di quella che, passo dopo passo e zampa dopo zampa, continueremo a costruire insieme. 💚

🎥 Qui sotto il servizio completo

25/07/2026

È finita con un abbraccio, 🫶🏻 un bicchiere di vino ormai vuoto e tante persone a cui abbiamo raccontato cosa facciamo quando vestiamo gli abiti delle operatrici di IAA (pet therapy).
Una serata che ci ha regalato nuove conoscenze, racconti di solidarietà e un nuovo “progetto” da realizzare.
Le strette di mano, le emozioni che gli occhi di Aldo raccontavano in silenzio quando guardava le foto delle nostre attività con i bimbi. Il presidente Paolo Cocchioni che ci ha accolto come si fa con i vecchi amici. 🙏 GRAZIE Francesco Pace che ha sposato da subito la nostra causa quel giorno nel suo studio. GRAZIE 🙏 Matteo Giambartolomei che da quando ci ha conosciuti a Valmarino durante uno dei nostri eventi, è sempre presente.
GRAZIE DI CUORE
Una squadra che ha organizzato una cena in una eccellente location, il tutto al fine di raccogliere fondi per una nuova attività che partirà dal prossimo autunno presso Azienda Ospedaliera di Perugia
E poi la nostra più grande fan Roberta Zangarelli, senza la quale, forse, sicuramente, non saremmo qui a scrivere questo post e non avremmo mai scattato questa foto.
Grazie 🙏 Sorrisi all'Orizzonte

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23/07/2026

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Grazie al progetto Epico, selezionato da Con i bambini si è svolto a San Venanzo (TR) un incontro dedicato alla zooantropologia didattica

23/06/2026

Ascolto del minore e affidamento esclusivo: la Cassazione fissa nuovi paletti (ordinanza n. 20033/2026). Il caso. 👨‍⚖️⚖️

Con l'ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata su un tema che tocca il cuore del diritto di famiglia contemporaneo: il rapporto tra ascolto del minore, principio di bigenitorialità e affidamento esclusivo.
La vicenda traeva origine da un giudizio di separazione tra coniugi con figli minori, nel quale la Corte d'Appello — riformando la decisione di primo grado — aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento prioritario presso quest'ultimo, limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione degli incontri madre-figlio per tre mesi, prescrivendone la successiva ripresa graduale in sede protetta.
Una decisione drastica, fondata sulle risultanze di una CTU aggiornata, sulle relazioni dei servizi sociali e sull'ascolto del minore. Dal quadro istruttorio emergevano gravi criticità nella condotta materna: rapporto simbiotico e manipolativo con il figlio, parentificazione, negligenza scolastica e sanitaria, sistematica inosservanza dei provvedimenti giudiziari e ostruzione al rapporto del minore con il padre.
I principi di diritto affermati
La Cassazione, rigettando il ricorso della madre, ha cristallizzato principi di grande rilievo pratico.
1. Affidamento esclusivo come eccezione rigorosa. L'affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un'eccezione alla regola dell'affido condiviso sancita dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il «valore assiologico della bigenitorialità». Derogarvi richiede un «rigoroso accertamento, fondato su oggettivo riscontro probatorio all'esito di un'indagine complessa e completa, della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore».
2. Limitazioni della responsabilità genitoriale: serve un grave pregiudizio. I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale postulano un inadempimento dei doveri genitoriali «di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare un grave pregiudizio al figlio». La valutazione del giudice di merito deve riposare su fatti concreti e gli elementi indiziari devono possedere i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Il punto cruciale: l'ascolto del minore non è un diritto di veto
Il passaggio più innovativo dell'ordinanza riguarda il peso da attribuire alle dichiarazioni del minore infradodicenne in sede di ascolto.
La ricorrente insisteva sulla volontà espressa dal figlio — che aveva dichiarato di voler rimanere con la madre — per contestare l'affidamento esclusivo al padre. La Cassazione ha respinto questa impostazione con parole destinate a fare scuola:

Le dichiarazioni rese dal minore infradodicenne in sede di ascolto, ancorché espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il suo superiore interesse, specie quando il quadro familiare sia connotato da un elevato livello di conflittualità e siano stati accertati comportamenti apertamente ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore, idonei a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro.

In tali circostanze, il giudice ha il dovere di vagliare le dichiarazioni del minore «in maniera complessiva e non atomistica, unitamente a tutti gli altri fattori rilevanti per la determinazione del suo concreto interesse».
La conclusione è netta: il diritto del minore di esprimere la propria opinione non può essere interpretato nel senso di attribuirgli un diritto di veto incondizionato sulle decisioni che lo riguardano.
La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU (Causa A.S. e M.S. c. Italia, n. 48618/22) che, in un caso analogo in cui il minore risultava influenzato dalla madre, ha affermato che basare una decisione sull'opinione di minori evidentemente incapaci di formarsi un'opinione autonoma — ad esempio a causa di un conflitto di lealtà — può risultare contrario all'articolo 8 CEDU.
Cosa cambia per gli operatori
L'ordinanza n. 20033/2026 non introduce novità legislative, ma offre un coordinamento prezioso tra principi già esistenti, chiarendo la corretta gerarchia tra ascolto del minore e interesse superiore.
Per l'avvocato che assiste il genitore non collocatario in contesti di elevata conflittualità, la sentenza fornisce argomenti solidi per contrastare la tendenza — non infrequente nella prassi — a sopravvalutare le dichiarazioni del minore quando questi appaia condizionato dal conflitto di lealtà o da dinamiche manipolative.
Per il giudice di merito, l'indicazione è chiara: l'ascolto del minore è un tassello del mosaico istruttorio, non il quadro intero. La sua valutazione deve inserirsi in un apprezzamento complessivo che tenga conto di CTU, relazioni dei servizi sociali, condotte genitoriali accertate e prognosi di recupero della bigenitorialità.


Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026

23/06/2026

Indirizzo

Via Del Macello, 61/Perugia (Pg)
Perugia
06128

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