Studio OPUS Service - DOTT. Antonello Di Giorgio

Studio OPUS Service - DOTT. Antonello Di Giorgio LO STUDIO OPUS SERVICE DEL DOTT. ANTONELLO DI GIORGIO, NASCE PER OFFRIRE PACCHETTI COMPLETI DI SERV

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Sicurezza e medicina del lavoro h.a.c.c.p.

24/05/2026

Oggetto: Rischio Radon – Adempimenti D.Lgs. 101/2020 e screening preliminare

​Il D.Lgs. 101/2020 impone l'obbligo di valutare il gas Radon (seconda causa di tumore al polmone) nei luoghi di lavoro interrati, seminterrati e al piano terra in zone a rischio.

​⚠️ Sanzioni e Responsabilità

​Datore di Lavoro: Arresto da 1 a 6 mesi o ammenda da 2.000€ a 10.000€.

​RSPP: Corresponsabilità penale per culpa in vigilando e omessa valutazione di un rischio noto in caso di malattia professionale dei lavoratori.

​DVR Nullo: Un DVR senza Radon è incompleto, con rischio di sospensione dell'attività e revoca della certificazione ISO 45001.

​⏱️ Novità Strategica: Lo Screening di 72 Ore

​Prima di avviare l'iter annuale, è possibile effettuare una misura diretta preliminare di 72 ore tramite strumenti elettronici attivi:

​A cosa serve: Fornisce un'indicazione immediata e d'urgenza sui livelli di rischio.

​Valore legale: Non sostituisce l'obbligo dei 12 mesi, ma permette all'RSPP di mappare subito le criticità e attivare ventilazioni d'emergenza se i valori sono allarmanti.

​🛠️ Il Protocollo Legale Definitivo

​Per essere a norma, lo screening deve essere seguito dal percorso ufficiale:

​Monitoraggio di 12 mesi (diviso in due semestri consecutivi) con dosimetri passivi di laboratori accreditati.

​Soglia limite di 300 Bq/m³: se superata, è obbligatorio l'intervento di un Esperto in Mitigazione Radon per azioni strutturali.

​Se non si riscontra il monitoraggio si deve ripetere ogni 8 anni.

10/04/2026

Oggi 7 aprile 2026 entra in vigore l’obbligo penalmente sanzionato di consegnare l’informativa di salute e sicurezza sul lavoro agile
Da oggi, 7 aprile 2026, l’obbligo di consegnare l’informativa scritta in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile entra in vigore come obbligo penalmente sanzionato.
Non più una previsione elusiva, non più un adempimento trattato come secondario: da oggi la mancata consegna espone il datore di lavoro e il dirigente a responsabilità contravvenzionale.
La legge 11 marzo 2026, n. 34 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entra in vigore oggi 7 aprile.

Il nuovo art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, per il lavoro agile svolto in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità sono assolti “mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta” sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il punto decisivo è questo: da oggi l’inadempimento non resta sul piano organizzativo interno, ma entra a titolo pieno e diretto nel diritto penale del lavoro.
La stessa legge n. 34/2026 ha infatti modificato l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo per la violazione dell’art. 3, comma 7-bis, la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. È il linguaggio tipico della contravvenzione prevenzionistica: arresto o ammenda.

In termini concreti, da oggi chi utilizza il lavoro agile deve avere già predisposto e consegnato un’informativa scritta seria, tracciabile e coerente con i rischi effettivi della prestazione resa fuori dai locali aziendali.
Continuare a trattare lo smart working come se fosse uno spazio sottratto agli obblighi prevenzionistici è da tempo un errore giuridico.
Da oggi, oltre che un errore, è anche un rischio penale.

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11/10/2024

🔝🔝🔝 Bonifica impianto idrico - sanitario anti Legionella effettuato dall'azienda RELIFE di Gaetano Magrone......⚠️ a tutto c'è una soluzione...⚠️

⚠️ Dall'01 Ottobre 2024 anche gli AUTONOMI e tutte le DITTE INDIVIDUALI che lavorano in EDILIZIA devono adeguarsi al d.l...
23/09/2024

⚠️ Dall'01 Ottobre 2024 anche gli AUTONOMI e tutte le DITTE INDIVIDUALI che lavorano in EDILIZIA devono adeguarsi al d.lgs 81/08. 👷
Per qualsiasi info sulla patente a punti restiamo a disposizione.⚠️

Solamente il 112....da Martedì.
14/04/2024

Solamente il 112....da Martedì.

01/03/2024
29/02/2024

In un'altra operazione i Nas e il personale Asl hanno sequestrato 100kg di carne, formaggi e prodotti da forno per altre violazioni

🧯OBBLIGHI ANTINCENDIO PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE 🏨IN BASE ALLA NUOVA LEGGE 191 DEL 15 DICEMBRE 2023⚠️RIASSUMENDO:-...
28/02/2024

🧯OBBLIGHI ANTINCENDIO PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE 🏨IN BASE ALLA NUOVA LEGGE 191 DEL 15 DICEMBRE 2023

⚠️RIASSUMENDO:
- 1 ESTINTORE DA 6 KG A SCHIUMA DA 0 A 200 MQ DU STRUTTURA RICETTIVA 🧯🧯🧯
- UN SEGNALE ILLIMITATO USCITA DI EMERGENZA🆘
- 1 RILEVATORE GAS PER CHI HA LE CUCINE ALIMENTATE A GAS♨️☢️

PER MAGGIORI INFO E FORNITURE RESTIAMO A DISPOSIZIONE.

Indirizzo

Via A. Perotti 16
Polignano A Mare
70044

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 00:00

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