Sicurezza Pedoni ,Ciclisti ,Auto nel ALTO GARDA LEDRO

Sicurezza  Pedoni ,Ciclisti ,Auto nel ALTO GARDA LEDRO PAGINA NO POLITICA …CHE VUOLE DIVULGARE LA SICUREZZA STRADALE. TRA AMBIENTE E VIABILITÀ ….

*🟨✔️ AMBIENTE … E TERRITORIO e  AGRICOLTURA  ( meglio poi e’se sana )Se l'agricoltore non lavora … moriamo di fame. Ring...
27/02/2025

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🟨✔️ AMBIENTE … E TERRITORIO e AGRICOLTURA ( meglio poi e’se sana )

Se l'agricoltore non lavora … moriamo di fame. Ringraziamo gli agricoltori
di tutto il mondo ❤️.Sopratutto quelli che usano poco i pesticidi e poca
“ Chimica nel campo “ …( speriamo ! )

📷 Nicholas Gabrieli

❇️. IL BUS A CHIAMATA FORSE IN UN PROSSIMO FUTURO        SOSTITUIRÀ O AFFINCHERA LE CORSE TRADIZIONALI        DEL TRASPO...
05/05/2024

❇️. IL BUS A CHIAMATA FORSE IN UN PROSSIMO FUTURO
SOSTITUIRÀ O AFFINCHERA LE CORSE TRADIZIONALI
DEL TRASPORTO PUBBLICO TRENTINO ….

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L'assessore comunale di Arco Andreasi: «Questo servizio continua a crescere, 1.300 passeggeri in soli sette giorni»

**CICLISTA UBRIACO ALLA GUIDA DI UNA BICICLETTA IN STATO DI EBREZZA..COSA SI RISCHIA ?????Successo 11/09/2023 ..Ciclista...
21/10/2023

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CICLISTA UBRIACO
ALLA GUIDA DI UNA BICICLETTA IN STATO DI EBREZZA..
COSA SI RISCHIA ?????

Successo 11/09/2023 ..Ciclista ubriaco nella Busa,
i carabinieri ritirano anche tre patenti in sella con un
tasso alcolemico di 1 g/l, il doppio rispetto al limite
consentito…

CICLISTA in sella alla sua bici con un tasso alcolemico di 1 g/L (segnalato al Commissariato del Governo di Trento per la violazione amministrativa prevista dell’Art. 186 comma 2 lett. a del C.D.S.)

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 543 a Euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

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https://www.giornaletrentino.it/cronaca/riva/2023/09/11/ubriachi-alla-guida-ritirate-tre-patenti-nel-weekend-nella-busa-1.3578811

https://www.giornaletrentino.it/cronaca/riva/2023/09/11/ubriachi-alla-guida-ritirate-tre-patenti-nel-weekend-nella-busa-1.3578811

La guida in stato di ebbrezza: il reato può essere commesso anche dal ciclista
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IL TRIBUNALE DICE ….
***QUESTO È UN RICORSO IN TRIBUNALE dove un ciclista
Ubriaco è stato obbligato a pagare per la sua colpevolezza …

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2015) 28-04-2015, n. 17684
IL PRICIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE:
Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale con la conseguente creazione di un pericolo obiettivo per gli altri utenti della strada.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente –
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –
Dott. CIAMPI Francesco – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.B.A.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 961/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21/05/2014, ha confermato la pronuncia emessa in data 28/06/2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che aveva dichiarato D.B.A.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 1 e comma 2, lett. b), per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede, benchè fosse in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,9 g/l.
2. D.B.A.A. propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in quanto la fattispecie prevista dall’art. 186 C.d.S. non può essere applicata nel caso in cui non si guidi un veicolo a motore. Il ricorrente sostiene che debba essere applicato alla sanzione penale il medesimo principio interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è stata richiesta alcuna abilitazione. La fattispecie concreta avrebbe potuto eventualmente essere sussunta, secondo il ricorrente, nell’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 688 cod. pen..
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. La prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), non è condivisibile, essendosi i giudici del merito correttamente allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nel 2002, quando si è precisato che Se è vero che la reazione dell’ordinamento giuridico, allorchè si prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, svolge, talora, effettive funzioni cautelari, in quanto le misure rimediano nell’immediato ad uno stato di pericolo concreto – ad es., ritiro della patente a chi sia colto a guidare in stato di ebbrezza – è incontestabile che il ritiro della patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall’art. 186 C.d.S. fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente. In questi casi, l’agente che accerti la violazione e si preoccupi, come deve, che l’autore della violazione non circoli, in quel momento, con quel veicolo, potrà avvalersi, a fini cautelari, di altri ipotizzabili sussidi, ma non del ritiro della patente e ciò per la decisiva ragione che la privazione della patente non sarebbe affatto di nessun ostacolo, in futuro, alla circolazione con quel veicolo con il quale è stata commessa la violazione, non essendo previsto, per la guida dello stesso, il possesso della patente da ciò desumendosi chiaramente la pacifica rilevanza penale della condotta di guida in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta – indipendentemente dall’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039, in motivazione; Sez. 4, n. 2021 del 09/07/1997, Crasnich, Rv. 209287).
3. Si deve, dunque, ribadire che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Pastore, Rv. 262038; Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081). Giova, in proposito, ricordare quanto affermato sin dal 1995 dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in merito alla contravvenzione di ubriachezza punita dall’art. 688 cod. pen., che concorre con il reato di guida in stato di ebbrezza punito dall’art. 186 C.d.S., data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme (Sez. U, n. 1299 del 27/09/1995, dep. 1996, Cirigliano, Rv. 203633); anche sotto tale profilo, data la necessità di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova, risulta chiara l’inconferenza delle argomentazioni svolte nel ricorso.
4. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato; segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2015

*OGGI VENERDÌ 20/10/2023 NASCE E PARTORISCE un nuovo gruppo libero (anche da qualsiasi Linea o visione Politica )Senza a...
20/10/2023

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OGGI VENERDÌ 20/10/2023
NASCE E PARTORISCE un nuovo gruppo libero
(anche da qualsiasi Linea o visione Politica )
Senza alcun fine di lucro ….

E NEL SUO DNA HA UNA UNICA PREROGATIVA FONDAMENTALE:

“”Dare e Creare Sicurezza e certezza per PEDONI E CICLISTI
DELLA COMUNITÀ TRENTINA DEL ALTO GARDA LEDRO ….””

MI AUGURO di cuore che molti concittadini ( chi residenti , o seconde case, o turisti o pedoni e ciclisti fuori della comunità
Ma che frequentano spesso questa area Alto Garda Ledro ) che AMANO QUESTI LUOGHI UNICI ,RICCHI DI STORIA E DI UNA NATURALEZZA UNICA E INIMITABILE E INVIDIATA E RICERCATA
DA MOLTI …
INVITO AI CONCITTADINI DI QUESTI LUOGHI AD ADERIRE AL GRUPPO STESSO PER PODER COSÌ INSIEME :
Contribuire a dare
Piu valore …
Più sicurezza stradale ,
Piu sicurezza ad attraversare una striscia pedonale ( sopratutto per giovanissimi e persone anziane )
PIÙ SENSO SOCIALE Quando si è alla guida di un veicolo , motociclo , camion ….

PERCHÉ “” UNA VITA UMANA “”

È SEMPRE LA COSA PIÙ PREZIOSA DA DIFENDERE PER TE STESSO
E SOPRATUTTO PER LE PROPRIE PERSONE PIÙ CARE CHE TI CIRCONDANO ……CHE RAPPRESENTANO LA PARTE INDELEBILE DELLA PROPRIA VITA STESSA ….

UN SALUTO A TUTTI ….

20/10/2023

RIVA DEL GARDA 20/10/2023

La Página serve a promuovere la SICUREZZA STRADALE
Principalmente nella Comunità ALTO GARDA LEDRO
EVIDENZIANDO tutte le problematiche del AMBIENTE E
VIABILITÀ della suddetta comunità …. Includendo anche
Gravi avvenimenti di tutta la Provincia di Trento …

Indirizzo

Riva Del Garda

Sito Web

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