17/09/2026
I fringe benefit possono rappresentare uno strumento di welfare aziendale con un trattamento fiscale specifico, ma è importante conoscerne limiti e modalità di applicazione.
Per il 2026, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 390-391, prevede che determinati beni, servizi e rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro specifiche soglie.
📌 I limiti previsti sono:
• fino a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti;
• fino a 2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Tra le somme che possono rientrare nel limite sono comprese anche quelle erogate o rimborsate per:
• utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas;
• affitto della prima casa;
• interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Un aspetto da non trascurare: se viene superato il limite previsto, l’intero valore dei fringe benefit concorre alla formazione del reddito imponibile, non soltanto la parte eccedente.
Inoltre, quando una determinata spesa viene rimborsata dal datore di lavoro beneficiando dell’esenzione, la quota rimborsata non può essere utilizzata nuovamente per ottenere la relativa detrazione fiscale in dichiarazione.
Per le imprese, quindi, una corretta gestione dei benefit richiede attenzione a soglie, documentazione e trattamento fiscale applicabile.
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