01/09/2026
⚖️ PSC carente: il RSPP è automaticamente esonerato dalle omissioni del POS? No.
La Cassazione, con la sentenza n. 31434/2026, ribadisce un principio di grande rilievo per la sicurezza nei cantieri: le carenze del Piano di Sicurezza e Coordinamento non cancellano gli obblighi propri dell’impresa e del RSPP quando il rischio era già conosciuto o conoscibile prima dell’avvio dei lavori.
Il caso nasce da un grave infortunio durante la movimentazione e il posizionamento di un componente molto pesante. Il POS non aveva analizzato in modo adeguato le concrete modalità operative della lavorazione, comprese le attrezzature necessarie e le fasi di posizionamento finale.
👉 La lezione della Corte è chiara: il POS non può essere una semplice “copia” del PSC.
Deve descrivere e valutare come il lavoro verrà realmente eseguito, considerando:
• rischi specifici della lavorazione
• modalità operative
• attrezzature effettivamente idonee
• peso e caratteristiche dei carichi
• spazi e condizioni di lavoro
• procedure di movimentazione e posizionamento
• formazione e informazione dei lavoratori
• vigilanza sulle attività.
Per il RSPP, quindi, il ruolo consulenziale non significa assenza di responsabilità: quando un rischio rientra nelle sue competenze tecniche e avrebbe dovuto essere individuato, valutato e segnalato, l’omissione può assumere rilevanza causale nell’infortunio.
📌 Per chi si occupa di sicurezza, il messaggio è concreto: non basta verificare che il POS sia coerente con il PSC. Occorre chiedersi se il documento rappresenti davvero le attività che i lavoratori dovranno svolgere sul campo.
🔎 Una sentenza da conoscere per RSPP, datori di lavoro, coordinatori e professionisti della sicurezza.