30/10/2026
del (di A. Raimondo) ⬇️
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Questo è un dubbio che curiosamente ha riguardato molti di Voi, ma in ogni caso la risposta è affermativa, in quanto l’adesione al concordato preventivo biennale [CPB] non costituisce, di per sé, una causa ostativa alla possibilità di beneficiare dell’iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.
La questione è stata comunque definitivamente chiarita dall’Agenzia delle Entrate alcuni giorni fa, ed esattamente con la circolare n. 8/E del 6/10/2026, che ha illustrato le modalità di coordinamento tra l’iperammortamento e il CPB alla luce delle modifiche apportate all’art. 16 del D.Lgs. 13/2024 dall’art. 7, comma 3-bis, del D.L. 38/2026, convertito dalla Legge 88/2026.
Come noto, l’iperammortamento consente – relativamente ai soli investimenti cd “industria 4.0” interconnessi al sistema aziendale – di maggiorare il costo di acquisizione nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
Per comprendere meglio il possibile beneficio fiscale con il concordato, ipotizziamo che la farmacia sia una srl e che, avendo aderito al CPB 2026-2027, abbia concordato per il 2027 un reddito d’impresa di 100.000 euro e che, nel corso del medesimo anno, venga acquistato un distributore automatico dal costo di 20.000 euro, che poi è sostanzialmente la vicenda che Lei ha descritto.
Ora, assumendo un coefficiente di ammortamento del 15% applicabile per l’intero anno, la quota ordinaria di ammortamento ammonterebbe a 3.000 euro [15% di 20.000 euro], mentre la maggiorazione fiscale del 180% risulterebbe pari a 8.400 euro [il 180% di 3.000 euro]. Pertanto, il reddito imponibile della farmacia si ridurrebbe da 100.000 euro a 91.600 euro [100.000-8.400], con un conseguente risparmio fiscale ai fini Ires di 2.016 euro [il 24% di 8.400 euro].
Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione riguarda però l’IRAP, dato che – come abbiamo visto altre volte – l’iperammortamento non produce effetti ai fini di tale imposta e, conseguentemente, non determina alcuna riduzione del valore della produzione netta concordato.
Per concludere, può essere importante sottolineare che l’eventuale riduzione riguarderebbe in ogni caso esclusivamente la maggiorazione fiscale del 180% e non anche la quota ordinaria di ammortamento, essendo stata ovviamente quest’ultima già assorbita nel meccanismo di determinazione del reddito concordato dalla farmacia.
Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/10/30/iperammortamento-e-cpb-la-maggiorazione-fiscale-riduce-il-reddito-concordato/