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    del   (di A. Raimondo) ⬇️⬇️Questo è un dubbio che curiosamente ha riguardato molti di Voi, ma in ogni caso la rispos...
30/10/2026

del (di A. Raimondo) ⬇️
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Questo è un dubbio che curiosamente ha riguardato molti di Voi, ma in ogni caso la risposta è affermativa, in quanto l’adesione al concordato preventivo biennale [CPB] non costituisce, di per sé, una causa ostativa alla possibilità di beneficiare dell’iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.

La questione è stata comunque definitivamente chiarita dall’Agenzia delle Entrate alcuni giorni fa, ed esattamente con la circolare n. 8/E del 6/10/2026, che ha illustrato le modalità di coordinamento tra l’iperammortamento e il CPB alla luce delle modifiche apportate all’art. 16 del D.Lgs. 13/2024 dall’art. 7, comma 3-bis, del D.L. 38/2026, convertito dalla Legge 88/2026.

Come noto, l’iperammortamento consente – relativamente ai soli investimenti cd “industria 4.0” interconnessi al sistema aziendale – di maggiorare il costo di acquisizione nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Per comprendere meglio il possibile beneficio fiscale con il concordato, ipotizziamo che la farmacia sia una srl e che, avendo aderito al CPB 2026-2027, abbia concordato per il 2027 un reddito d’impresa di 100.000 euro e che, nel corso del medesimo anno, venga acquistato un distributore automatico dal costo di 20.000 euro, che poi è sostanzialmente la vicenda che Lei ha descritto.

Ora, assumendo un coefficiente di ammortamento del 15% applicabile per l’intero anno, la quota ordinaria di ammortamento ammonterebbe a 3.000 euro [15% di 20.000 euro], mentre la maggiorazione fiscale del 180% risulterebbe pari a 8.400 euro [il 180% di 3.000 euro]. Pertanto, il reddito imponibile della farmacia si ridurrebbe da 100.000 euro a 91.600 euro [100.000-8.400], con un conseguente risparmio fiscale ai fini Ires di 2.016 euro [il 24% di 8.400 euro].

Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione riguarda però l’IRAP, dato che – come abbiamo visto altre volte – l’iperammortamento non produce effetti ai fini di tale imposta e, conseguentemente, non determina alcuna riduzione del valore della produzione netta concordato.

Per concludere, può essere importante sottolineare che l’eventuale riduzione riguarderebbe in ogni caso esclusivamente la maggiorazione fiscale del 180% e non anche la quota ordinaria di ammortamento, essendo stata ovviamente quest’ultima già assorbita nel meccanismo di determinazione del reddito concordato dalla farmacia.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/10/30/iperammortamento-e-cpb-la-maggiorazione-fiscale-riduce-il-reddito-concordato/

    del   (di Stefano Lucidi) ⬇️⬇️Tra le novità più rilevanti, emerge l’introduzione – una novità di grande rilievo – di...
30/10/2026

del (di Stefano Lucidi) ⬇️
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Tra le novità più rilevanti, emerge l’introduzione – una novità di grande rilievo – di una “cedolare secca” del 21% sul canone di affitto di immobili commerciali fino a 300 mq., oltre alla riduzione dal 10 al 5% di quella sui canoni di locazione concordati di immobili abitativi, ulteriormente ridotta all’1% nel caso in cui l’affitto concordato sia concesso a infra-trentacinquenni.

E’ agevole convenire, quindi, sull’opportunità di rinviare la stipula di eventuali nuovi contratti di locazione al 2027 per sfruttare queste agevolazioni.

Inoltre, il Governo prorogherà ancora per un anno il “credito d’imposta” al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione, con la conferma del “tetto” di euro 96.000,00, e del limite del 36% dell’ammontare delle spese sostenute per le seconde case.

Sarà anche rifinanziato il credito d’imposta per la ZES al sud per gli anni 2027 e 2028.

Quanto alle aliquote irpef, l’area assoggettata all’aliquota del 33% verrà elevata da 50 a 55.000 euro, mentre per i professionisti/lavoratori autonomi l’aliquota forfetaria del 15% [ma in realtà, per le ragioni più volte illustrate, dell’11,7%, pari al 15% del 78%] parrebbe destinata ad essere applicata a un ammontare dei ricavi annui non superiore a 100.000 Euro, contro gli attuali 85.000, anche se sull’importo compreso tra gli 85.000 e i 100.000 dovrà applicarsi l’IVA, oggi esclusa.

Sconti fiscali importanti saranno anche introdotti in caso di assunzioni a tempo indeterminato di infra–trentaseienni e di lavoratrici madri, in quanto la deduzione del costo a favore del datore di lavoro sarà in queste due ipotesi maggiorata rispettivamente del 40 e dell’80%.

Sarà altresì elevato a 2.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit per i lavoratori infra–trentenni, mentre per i giovani [under 30] lavoratori dipendenti gli incrementi di reddito fino a 2.500 euro saranno assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’1%.

Sarà naturalmente cura dello Studio seguire l’iter normativo presso il Parlamento che verosimilmente si concluderà con l’immancabile maxi-emendamento governativo come regolarmente accaduto negli ultimi anni.

🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/10/30/qualche-anticipazione-sulla-legge-di-bilancio-2027/

    del   (di Gustavo Bacigalupo) ⬇️⬇️Le recenti indicazioni di Agenas per “l’erogazione dei servizi di telemedicina nel...
30/10/2026

del (di Gustavo Bacigalupo) ⬇️
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Le recenti indicazioni di Agenas per “l’erogazione dei servizi di telemedicina nelle farmacie convenzionate” segnano un passaggio certo rilevante nel [pur faticoso] percorso di consolidamento della Farmacia dei servizi, rafforzando in ogni caso – almeno questo deve essere chiaro anche ai meno attenti – il ruolo della farmacia come presidio sanitario di prossimità e al tempo stesso punto di accesso ai servizi sanitari.

Il modello, pensato dichiaratamente per le farmacie rurali [ma estensibile– per adesione su base volontaria – anche alle farmacie urbane] prevede l’assegnazione ad esse di postazioni tecnologiche da parte di Regioni/ASL e, nell’ambito delle risorse PNRR, in comodato d’uso gratuito.

Abbiamo voluto spendere almeno queste poche e frettolose righe di commento sull’iniziativa, perché – oltre a rappresentare un ammodernamento delle dotazioni – dovrebbe poter mirare [e ne è questo, d’altronde, il vero intendimento] a valorizzare i presidi farmaceutici come vero e proprio snodo per televisite e telemonitoraggi, puntando in definitiva, obiettivo perseguito… da sempre, a ridurre le storiche disparità di accesso alla salute anche nelle aree più isolate.

È chiaro, però, che il miglior esito di questo modello non può che dipendere – come spesso è – dalla concretezza della fase attuativa, come è vero d’altronde che: a) l’interoperabilità con i sistemi regionali; b) una remunerazione adeguata; e c) l’integrazione con i medici del territorio, costituiscono i requisiti minimi per rendere il servizio [per una volta…] davvero strutturale e sostenibile nel tempo.

In questa prospettiva, che si tratti o meno di autentica telemedicina, i tavoli regionali legati alla contrattazione dell’ACN diventano dunque cruciali, perché – è inutile nasconderlo – dai risultati ottenuti nei piccoli centri potrà dipendere l’efficacia della futura estensione a tutta la rete urbana, magari completando la transizione verso un’assistenza sanitaria realmente uniforme e vicina al cittadino….

🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/10/30/telemedicina-nelle-farmacie-rurali-verso-una-rete-strutturata-di-prossimita/

    del   (di C. Pizza) ⬇️⬇️La risposta è affermativa, sempreché l’intervento rientri tra quelli agevolabili e che i pag...
29/10/2026

del (di C. Pizza) ⬇️



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La risposta è affermativa, sempreché l’intervento rientri tra quelli agevolabili e che i pagamenti – come al solito – siano stati corrisposti tramite un mezzo di pagamento tracciabile.
La detrazione per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, infatti, è concessa al soggetto che ha effettivamente sostenuto le spese e che però detenga l’immobile in base ad un titolo idoneo o – come nel Suo caso – in virtù di un diritto reale di godimento [quale può essere certamente l’usufrutto].
Pertanto, qualora l’intervento fosse ricompreso tra quelli – come detto– agevolabili, potrà naturalmente detrarre quanto ha corrisposto per i lavori.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/10/29/la-detraibilita-delle-spese-sostenute-dallusufruttuario/

    del   (di A. Montini) ⬇️⬇️Ci pare di poter subito escludere l’insorgere di particolari ostacoli a un Suo eventuale r...
29/10/2026

del (di A. Montini) ⬇️
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Ci pare di poter subito escludere l’insorgere di particolari ostacoli a un Suo eventuale recesso ai sensi dell’art. 2285 cod. civ., secondo il quale ogni socio può recedere “dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”.
Infatti la giurisprudenza è pacifica nel considerare del tutto equiparabile a una società costituita “a tempo indeterminato” una vicenda dove la scadenza è fissata a una data lontanissima come il 2100.
Lei dovrebbe pertanto essere pienamente legittimato a recedere dalla società con il conseguente diritto di essere liquidato ai sensi dell’art. 2289 cod. civ., dovendo rendere nota la Sua volontà con preavviso di tre mesi.
Vale la pena rimarcare l’opportunità di prediligere una durata breve con rinnovo tacito (ad esempio, ogni tre/cinque anni). Ciò “costringe” i soci a valutare la qualità del loro rapporto e la permanenza della necessaria affectio societatis.

Resta sempre aggiornato!👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/10/29/sas-contratta-a-tempo-indeterminato-e-conflitti-familiari/

    del   (di  ) ⬇️⬇️Un cliente chiede al banco quale sia la differenza tra paracetamolo e ibuprofene e Nemo chiarisce a...
28/10/2026

del (di ) ⬇️
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Un cliente chiede al banco quale sia la differenza tra paracetamolo e ibuprofene e Nemo chiarisce alcune informazioni fondamentali:

𝗔𝗽𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗼
Paracetamolo: analgesico e antipiretico con attività antinfiammatoria molto debole. Non è un FANS e non provoca i danni gastrici, renali o l’effetto antiaggregante tipici dei FANS. Il rischio principale è l’epatotossicità da sovradosaggio: dose massima giornaliera 4 g nell’adulto (dose singola tossica tra 7,5 e 10 g). Durata d’azione: 4-6 ore.

Ibuprofene: FANS che inibisce COX-1 e COX-2, utile nei dolori con componente infiammatoria. Rischi principali: gastrointestinali (dispepsia, ulcera, perforazione, emorragia), renali, cardiovascolari ed effetto antiaggregante piastrinico. Durata d’azione: 6-8 ore.

Associazione/Alternanza: da non fare di propria iniziativa per la sommazione dei rischi epatici e renali.

Come sempre, non tralascia gli aspetti di 𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗼𝗻𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮 e di 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮:
Informazione corretta: il farmacista spiega che i due principi attivi hanno indicazioni e rischi diversi per una scelta consapevole (artt. 6-8 Codice Deontologico FOFI).

Non banalizzare l’automedicazione: richiamo alle dosi massime e stop al fai-da-te sull’associazione (non maleficenza).

Disponibili in Italia in confezioni di automedicazione (OTC/SOP, art. 96 D.Lgs. 219/2006): paracetamolo (Tachipirina 500 mg) SOP e ibuprofene (Moment 200 mg) OTC, entrambi non concedibili. La dispensazione comporta il dovere di consiglio.

Le eventuali reazioni avverse vanno segnalate alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (D.Lgs. 219/2006, art. 132).

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/10/28/la-corrispondenza-con-nemo-caso-n-53-paracetamolo-o-ibuprofene/

    del   (di Gustavo Bacigalupo) ⬇️⬇️Il numero complessivo degli abitanti permetterebbe al Comune di assicurare i bisog...
28/10/2026

del (di Gustavo Bacigalupo) ⬇️
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Il numero complessivo degli abitanti permetterebbe al Comune di assicurare i bisogni dell’assistenza farmaceutica nella frazione soltanto con l’istituzione di una sede soprannumeraria (art. 104 T.U. San.). Sarebbe arduo per il Comune motivare adeguatamente l’istituzione di una terza sede in soprannumero.
Un centro abitato di circa 1.500 abitanti non può restare a lungo privo di assistenza farmaceutica, non ricorrendo i presupposti per un dispensario. È opportuno che Lei si dia prontamente da fare.
Per lo spostamento nella frazione, se la frazione rientra nella Sua circoscrizione: è sufficiente l'istanza prevista dall'art. 1 della l. 475/68 al Comune. Se la frazione appartiene all’altra sede: è necessario un previo intervento comunale di modifica delle due sedi. L’accordo con il collega le sarebbe parecchio di aiuto. Un’istanza prodotta congiuntamente avrebbe la ragionevole certezza di un riscontro positivo.
Tali Suoi/Vostri interessi privati coincidono perfettamente con quelli di sicuro rilievo pubblicistico di garantire alla popolazione una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico. È bene che Lei acceleri quanto più possibile la “pratica”.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/10/28/una-riorganizzazione-delle-sedi-farmaceutiche-a-favore-di-una-frazione-non-servita/

    del   (di Gustavo Bacigalupo) ⬇️⬇️In Veneto la Giunta regionale – con la deliberazione n. 1058 del 1° ottobre 2026 –...
27/10/2026

del (di Gustavo Bacigalupo) ⬇️
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In Veneto la Giunta regionale – con la deliberazione n. 1058 del 1° ottobre 2026 – ha approvato lo schema di un Accordo integrativo regionale per la somministrazione dei vaccini nelle farmacie pubbliche e private convenzionate. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲:
Accanto a quelle antinfluenzali e anti-Covid, il nuovo accordo contempla tre ulteriori tipologie di somministrazione:

1. Il richiamo contro difterite, tetano e pertosse per soggetti maggiorenni che abbiano già completato il ciclo primario;
2. La vaccinazione antipneumococcica per determinate fasce della popolazione anziana;
3. La vaccinazione contro l’encefalite da zecca, prevista esclusivamente nel territorio dell’ULSS 1 Dolomiti.

Compensi per le farmacie (per ciascuna somministrazione nell'ambito del SSN):
- 7,50 euro per la vaccinazione antinfluenzale;
- 10,66 euro per la vaccinazione anti-Covid;
- 8,16 euro per il richiamo difterite-tetano-pertosse;
- 8,16 euro per la vaccinazione antipneumococcica;
- 8,16 euro per la vaccinazione contro l’encefalite da zecca (nei territori autorizzati).

Per la vaccinazione antinfluenzale a favore di persone che non hanno diritto alla gratuità è prevista una tariffa di 6,16 euro per la somministrazione, alla quale si aggiunge il prezzo al pubblico del vaccino. Questi importi si riferiscono allo specifico accordo regionale e non costituiscono tariffe automaticamente applicabili in tutta Italia.

𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗶 𝗲𝗱 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶:
Per le tre nuove tipologie di vaccino è previsto un ulteriore percorso formativo obbligatorio di quattro ore, accreditato ECM.

Restano fondamentali le verifiche preliminari sulle condizioni del paziente, il rispetto delle procedure di sicurezza, la corretta conservazione dei vaccini e la registrazione delle somministrazioni nel sistema informativo regionale.

Occorre tener conto del tempo impiegato dal personale, degli adempimenti amministrativi, dell’utilizzo degli spazi e dei costi legati all’organizzazione complessiva del servizio. Una farmacia che effettua un numero limitato di vaccinazioni occasionali potrebbe sostenere costi organizzativi proporzionalmente elevati, a differenza di chi riesce a programmare le prestazioni e concentrare gli appuntamenti.

Il tema si inserisce nella Legge di Bilancio 2026, che ha previsto l’integrazione stabile dei servizi erogati dalle farmacie nel SSN, destinando ai “Nuovi Servizi” una quota di finanziamento pari a 50 milioni di euro annui.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/10/27/le-nuove-vaccinazioni-nelle-farmacie-venete/

    del   (di Giorgio Bacigalupo) ⬇️⬇️Anche per il 2027 Federfarma finanzia integralmente una polizza per malattia e inf...
26/10/2026

del (di Giorgio Bacigalupo) ⬇️
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Anche per il 2027 Federfarma finanzia integralmente una polizza per malattia e infortuni dedicata ai titolari individuali fino a 80 anni senza farmacisti collaboratori abilitati. La copertura ammette collaboratori impiegati per massimo 8 ore settimanali e imprese familiari prive di congiunti abilitati, escludendo qualsiasi gestione societaria. Per attivare la tutela, utile a fronteggiare i disagi dell’assenza del titolare nelle piccole farmacie, occorre inviare l’autocertificazione dal sito Federfarma entro il 13 novembre 2026.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/10/26/anche-nel-2027-assicurazione-gratuita-per-farmacie-prive-di-farmacisti-collaboratori/

    del   (di V. Landi) ⬇️⬇️Secondo le rilevazioni di New Line Ricerche di Mercato, nel primo semestre del 2026 il fattu...
26/10/2026

del (di V. Landi) ⬇️
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Secondo le rilevazioni di New Line Ricerche di Mercato, nel primo semestre del 2026 il fatturato ha raggiunto circa 14,5 miliardi di euro (+4,4%), mentre le confezioni vendute sono diminuite dello 0,4%. Il farmaco su prescrizione ha registrato una crescita del 6,8%, la libera vendita si è fermata al +1,4%.

Scorte eccessive e prodotti a lenta rotazione immobilizzano le risorse finanziarie; è quindi opportuno controllare periodicamente i margini per comparto, la rotazione delle giacenze e l’incidenza dei costi. Inoltre, è importante vendere prodotti con marginalità più elevate.

Bisogna ricordare i punti di forza della farmacia indipendente: conoscenza della clientela, rapporto con il territorio e flessibilità.

🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/10/26/farmacie-il-fatturato-cresce-ma-i-margini/

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Piazza Pitagora, 10
Rome
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Lunedì 08:30 - 19:00
Martedì 08:30 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 19:00
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